La competenza del Giudice in relazione alla mancata comunicazione dei dati del conducente

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I giudici della sesta sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2922 del 13 novembre 2018        hanno ribadito che per la mancata comunicazione dei dati della patente di guida la competenza è del giudice del locus commissi delicti e non di quello di residenza del trasgressore.

LA VICENDA

Il Giudice di Pace di Gaeta, in relazione alla riassunzione di un procedimento vertente tra un automobilista e la Prefettura di Napoli nascente dal fatto che il Giudice di pace di Napoli, adito dall’automobilista che aveva proposto ricorso in opposizione ad un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Napoli a seguito del rigetto di un ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126-bis, secondo comma, elevato dalla Polizia stradale di Napoli, solleva ricorso per conflitto di competenza in quanto quel Giudice dichiarando la propria incompetenza lo ha considerato  territorialmente competente in quanto il Comune di Formia è il luogo di residenza della ricorrente. Il regolamento di competenza è stato sollevato dal Giudice di pace di Gaeta in quanto ha ritenuto la competenza appartenga a quello di Napoli, luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente presso il quale sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa.

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano la competenza del Giudice di pace di Napoli nella considerazione che nel caso de quo si verte in tema di competenza territoriale inderogabile, e perciò è ammissibile il regolamento d’ufficio,  che questa Corte ha enucleato da tempo il principio secondo cui l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada, così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione, quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, nel caso di contestazione della violazione, da parte del proprietario del veicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente ex art. 126-bis, secondo comma, del codice della strada, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati. Ergo per «diritto vivente», il forum commissi delicti, che radica la competenza per territorio, viene individuato nel luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincidente con il luogo dell’accertamento. La Corte considera che per individuare l’ufficio giudiziario competente per territorio a decidere del fondamento della violazione è necessario leggere l’art. 126-bis, secondo i criteri ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi al codice civile il quale stabilisce che nell’applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore. I giudici hanno ribadito che nel caso in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente alla individuazione del relativo significato, in modo chiaro e univoco, e della connessa portata precettiva, l’interprete non dovrà ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole e non potrà ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis.

Corte di Cassazione Civile, sezione  VI, sentenza n. 29222 del 13 novembre 2018

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 7144/2018 R.G., sollevato dal Giudice di Pace di Gaeta con ordinanza del 28/02/2016 nel procedimento vertente tra MR, da una parte, e PREFETTURA DI NAPOLI, dall’altra, ed iscritto al n. 12728/2009 R.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere dott. Elisa Picaroni.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Napoli trattare il procedimento in epigrafe indicato.

Ritenuto che il Giudice di pace di Napoli, originariamente adito da RM con ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Napoli a seguito del rigetto del ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada, elevato dalla Polizia stradale di Napoli, declinò la competenza ritenendo territorialmente competente il Giudice di Pace di Gaeta, nella cui sfera di competenza rientra il Comune di Formia nel quale risiede la ricorrente;

che il Giudice di pace di Gaeta, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ritenendo che la competenza appartenga al Giudice di pace di Napoli, luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente presso il quale sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa;

che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., per la declaratoria di competenza del Giudice di pace di Napoli: che le parti non hanno svolto difese.

Considerato che si verte in tema di competenza territoriale inderogabile, e perciò è ammissibile il regolamento d’ufficio , che questa Corte ha enucleato da tempo il principio secondo cui l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata;

che pertanto, nel caso di contestazione della violazione, da parte del proprietario del veicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente ex art. 126-bis, comma 2, cod. strada, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (ex plurimis, Cass.15/03/2017, n. 6651; Cass. 24/02/2012, n. 2910);

che, nella specie, risulta dagli atti che la comunicazione prescritta dall’art. 126-bis citato avrebbe dovuto pervenire al Comando della Polizia stradale di Napoli;

che, conformemente alla richiesta del PG e in accoglimento del regolamento, si deve dichiarare la competenza del Giudice di pace di Napoli, dinanzi al quale le parti sono rinviate, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Napoli.

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