QUESITO: L.R. Campania 1/2014; chiusura attività e comunicazione di avvio del procedimento.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Nel caso di esercizio abusivo di una attività di commercio alimentare per la quale sia stato elevato processo verbale con l’applicazione di relativa sanzione da parte della Polizia Municipale, considerato: che il titolare al momento dell’accertamento non ha rilasciato alcuna dichiarazione; che l’art. 57 della legge regionale Campania 1/2014 prevede espressamente la “preventiva contestazione” alla quale dovrebbe attribuirsi valore di comunicazione di avvio del procedimento di chiusura; chiedo: è necessario fare un formale avvio di procedimento anche in caso di esercizio abusivo? l’accertamento e la contestazione è implicito nel verbale?

RISPOSTA

E’ importante premettere che si risponde partendo dal presupposto che la Polizia Municipale abbia accertato e contestato la violazione all’esercente, nel rispetto delle formalità di Legge (quindi piena conoscenza del fatto contestato al trasgressore).

Ciò premesso, sono convinto che il potere contemplato dal comma 2, dell’art. 57, della LR n°1/2014 (Campania), sia vincolato e doveroso. Quindi sussistono i motivi di urgenza che giustificano l’omessa comunicazione di avvio. Inoltre la contestazione della violazione da parte della P.M. espleta questa funzione di conoscenza e partecipazione insita nella comunicazione di avvio del procedimento e quindi i diritti partecipativi sono garantiti. Inoltre, in caso di impugnativa, anche a voler ammettere che l’atto che impone il divieto di prosecuzione (o ordine di cessazione) sia viziato per violazione delle norme sul procedimento, potrebbe resisterebbe agevolmente in giudizio (in caso di impugnativa) in base al comma 2 dell’articolo 21 octies della L.241/1990, proprio perché si tratta di un potere vincolato.

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