Quesito: imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi e iscrizione all’albo dei gestori ambientali

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Quesito per passiamo: la risposta!
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Domanda: Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono tenute all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali? Quali le eventuali sanzioni in caso di mancata iscrizione all’Albo?
Risposta: Il trasporto di rifiuti propri non pericolosi è stato,fino ad oggi,oggetto di continuemodifiche normative, con relative distinte interpretazioni giurisprudenziali.
Il D. Lgs. n. 22/97, all’art. 30, comma 4, aveva escluso dalle fattispecie criminose previste dall’art. 51, comma 1, il trasporto, anche professionale, di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività d’impresa, effettuato senza la preventiva iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. Tutte le imprese che raccoglievano e trasportavano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, anche in caso di trasporto abituale o a titolo professionale, erano pertanto esenti dall’obbligo di iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Tale esclusione aveva, tuttavia, comportato un problema di compatibilità con le Direttive comunitarie in materia: in particolare, con l’art. 12 della Direttiva 91/156/CEE.
Il contrasto è stato superato con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, che all’art. 212 ha stabilito l’obbligo di iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori ambientali anche per le imprese che svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui all’art. 256, comma 1.
L’art. 212 ha introdotto una nuova disciplina dell’Albo, prevedendo un regime ordinario di iscrizione per le imprese esercenti professionalmente l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, caratterizzato da una serie di adempimenti volti ad individuare l’idoneità di tali imprese e ad assicurare la loro solvibilità mediante la prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ed un regime semplificato, al comma 8, per le imprese, che, invece, effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da esse, nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
In virtù di tale regime semplificato, pur sussistendo anche per dette imprese l’obbligo di iscrizione all’Albo, esse non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e l’iscrizione viene fatta sulla base della sola presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, senza che sia prescritta la valutazione tecnica e la nomina di un responsabile tecnico previsti per il regime ordinario.
Quanto alla condizione, in presenza della quale è prescritta l’iscrizione nell’Albo, deve ritenersi, secondo l’interpretazione letterale dell’inciso “rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”, che l’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi da parte della stessa impresa che li produce, per essere sottoposta a tale regime semplificato, debba avere i caratteri della ordinarietà e continuità. Ossia, deve trattarsi di attività inserita, sia pure in via accessoria, nell’organizzazione dell’impresa.
Pertanto, alla stregua della nuova normativa – così come poi confermato anche dalla Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 2 marzo 2015, n. 8979 – deve ritenersi sussistente l’obbligo di iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
L’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 46 del 2014, stabilisce che:
«Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».
All’accertamento del reato di cui all’art. 256, comma 1, consegue sempre ed obbligatoriamente, per effetto dell’art. 259, comma 2, la confisca dei mezzi di trasporto.

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