Quesito: Associazione Sportiva Dilettantistica – Attività per soci – Autorizzazioni

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA: Preg. mo  Comandante Pezzullo,

Un’ ASD Associazione Sportiva Dilettantistica in possesso esclusivamente di:

– un atto costitutivo, sottoscritto da un presidente, un vice presidente e un segretario, dal quale si evince la registrazione presso l’Agenzia delle entrate; 

– uno statuto da cui si evince la finalità di promozione sociale senza scopo di lucro;

– un libro soci rappresentato da un mero elenco di 113 nominativi con indicati luogo e data di nascita;

in un locale di categoria A/2 sito al piano rialzato di un edificio residenziale, che conduce in forza di un contratto di fitto, ha allestito una palestra nella quale i “soci” possono esercitare diverse attività ginniche in prevalenza di Karate e arti marziali in genere.

Nelle diverse sale sono allestiti tappeti Tatami per judo e sono messe a loro disposizione attrezzature quali pesi sfera ed elastici a soffitto per trazioni, palla per pilates ecc.

Poiché il tutto arreca disturbo ai condomini, si chiede di sapere:

– se sono necessari titoli abilitativi per l’esercizio di questa attività da parte di una associazione;

– se i locali devono essere muniti di una specifica destinazione d’uso o vale quanto previsto dall’art. 34 della legge 383/2000;

– se un atto costitutivo registrato all’agenzia delle entrate, statuto e libro, ovvero “elenco”, soci sono elementi sufficienti per identificarsi come Associazione.

Distinti saluti. Ag. P. C. – P. M. Volla (NA)

Risposta:

Prima di approfondire la tematica sulle palestre, rispondo ai due quesiti posti.

  1. Se la palestra è riservata ai soli aderenti all’Associazione Sportiva Dilettantistica non deve essere richiesto alcun titolo autorizzativo.

  2. I locali ove si svolgono le attività dell’associazione non hanno bisogno di alcuna destinazione d’uso particolare, ma sono compatibili con qualsiasi destinazione d’uso, ai sensi della legge 383/2000, art. 32, comma 4. Pertanto anche la civile abitazione può essere utilizzata per le attività e gi scopi dell’Associazione in esame.

  3. La documentazione di cui il sodalizio è in possesso, come riferito nel quesito, è sufficienti per costituire una Associazione.

Ciò detto, necessita, invero, precisare che lo statuto dell’Associazione deve conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 148 del DPR 917/861 – TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), in particolare a quelle indicate al comma 3 ove è stabilito che “……..per le associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, ……..”, nonché a quelle poste al successivo comma 8, ove è previsto che le disposizioni di cui al precedente comma 3 trovano attuazione a condizione che le associazioni interessate adottino le seguenti clausole, da inserire negli atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

– eventuali utili derivanti dalle attività dell’associazione non siano distribuite anche in modo indiretto;

– in caso di scioglimento del sodalizio, il patrimonio dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

– la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative devono essere volte a garantire l’effettività del rapporto tra iscritti ed associazione, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiorenni il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dallo statuto;

– la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo ex articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di ammissione ed esclusione, i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

– la intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La palestra, quale impianto sportivo, se ha una capienza ricettiva non superiore a 100 spettatori o è priva di spettatori, deve essere conforme ai requisiti strutturali stabiliti dall’art. 20 del DM 18/3/962, modificato ed integrato dal D. M. 6 giugno 20053.

Si evidenzia, infine, che il D. P. R. 151/20114, allegato I, punto 65, stabilisce che i centri sportivi e le palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, sono soggette al Certificato di prevenzione incendi.

Orbene, atteso che il numero dei soci dell’Associazione di cui al quesito è di 113, la palestra utilizzata dovrà essere munita di detta certificazione, presentando al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, prima dell’esercizio dell’attività, una SCIA corredata della documentazione prevista, ai sensi dell’art. del predetto D.P.R.

A tal uopo, si ricorda che il Comando dei Vigili del Fuoco, rispondendo ad un quesito, con nota n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21.09.2000 ha precisato che “le palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili (fitness, body bulding, aerobica, ecc.) e le scuole di danza – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 19825 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone”. A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, gli impianti sportivi (comprese le palestre) sono ricompresi al punto 65 dell’allegato I, essendo stato abrogato il citato D.M. 16 febbraio 1982.

1 Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”; in G. U. n. 302 del 31 dicembre 1986 – S.O.

2 Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; in G. U. n. 85 dell’11 aprile 1996 – S. O.

3 Decreto Ministeriale 6 giugno 2005, recante “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; in G.U. n. 150 del 30 giugno 2005.

4 Decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, recante “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 – quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; in G. U. n. 221 del 22 settembre 2011.

5 Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, recante “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”; in G. U. n. 98 del 9 aprile 1982; abrogato dal 7 ottobre 2011.

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