Quesito: Impresa artigiana che vende bibite. Autorizzazione e requisiti.

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Domanda:

Comandante vi chiedo un chiarimento perché, come al solito, non condivido l’operato del suap; una paninoteca e cornetteria da asporto oltre a vendere ciò che produce in proprio può vendere bibite? Io credo che dovrebbe avere i requisiti professionali e presentare scia al comune e rispettare i requisiti igienico sanitari.

Voi cosa ne pensate? Grazie sempre un abbraccio affettuoso.

  1. D. V. Uff. della P. M. di S. G. a C. (NA)

 

Risposta

Si premette che l’attività artigianale di prodotti alimentari consente la vendita per asporto, nei laboratori o locali di lavorazione e preparazione, nonchè nelle aree contigue, di tutto ciò che produce.

La legge regionale 7/2020 all’art. 159, comma 1, ha modificato la legge regionale 11/2015, introducendo l’art. 16 bis, recante “vendita di prodotti alimentari di propria produzione”, che prevede la possibilità per le imprese artigiane di effettuare la somministrazione con esclusione del servizio di somministrazione non assistita, nei locali di produzione ed in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Pertanto, oltre alla vendita, dette imprese artigiane possono anche svolgere attività di somministrazione non assistita negli stessi locali di produzione o adiacenti.

Tanto premesso, si ritiene che se l’impresa artigiana vuole anche vendere alimenti o bevande prodotti da altra azienda, il titolare dovrà presentare al suap una apposita scia per la vendita di prodotti alimentari, dimostrando il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali, nonché una scia per la registrazione sanitaria.

In quest’ultima ipotesi potrà essere presentata anche una scia unica si sensi dell’art. 19 bis legge 241/90.

In mancanza di tale scia o della scia unica, il titolare sarà soggetto alle relative sanzioni per attività commerciale in assenza di titolo abilitativo ai sensi della legge 7/2020, art. 145, comma 2, con sanzione da € 2.500 a € 15.000 con pmr di € 5.000; nonchè di sanzione per mancata presentazione della scia sanitaria in violazione del D. Lgs. 193/07, art. 6, comma 3, con sanzione da € 1.500 a € 9.000, pmr di € 3.000.

Concludiamo, quindi, confermando che si condivide del tutto quanto sostenuto nel quesito posto.

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