Quesito: Sul sito www.acquistinretepa.it (Mepa) nella sezione FAQ è presente una sezione dove indica che in caso di RDO è necessario ed obbligatorio attivare l’istruttoria dei controlli ex.art.38 del Codice dei Contratti Pubblici pena la nullità del contratto. In caso di Ordine Diretto inferiore ai € 40.000,00 come ci si comporta?
L.S. – Ufficiale di PL
Risposta: La scrittura dell’art. 38 del D.lgs 163/2006 non aveva previsto una procedura telematica immediata come quella dell’ordine diretto del Mepa. Infatti ci potrebbero essere delle problematiche operative e pratiche nella conclusione dell’operazione di acquisto diretto. Analizziamo in ordine gli steps di un ordine diretto:
– ricerca del prodotto e sondaggio esplorativo
– Scelta del prodotto ed invio dell’ordine: in questa fase potrebbe essere già essere necessario espletare i controlli ex. art 38 in quanto per fare l’ordine abbiamo fatto una determina di impegno di spesa a favore della ditta individuata e richiesto un CIG. Lo stato del nostro ordine risulta essere “inviato al fornitore”. Il controlli ex art.38 in questo caso ( casellario giudiziale, carichi pendenti, non fallenza, pendenze Agenzia Entrate, Durc, etc…) potrebbero essere vani in quanto “inviato al fornitore” non significa che il fornitore abbia accettato di eseguire la fornitura e in pratica non vi è in essere nessun contratto di compravendita. In pratica se la ditta decide di non fornirci, avremmo attivato un’istruttoria a vuoto.
– Accettazione ordine da parte del fornitore: vediamo il caso in cui attendiamo un riscontro da parte del fornitore; presumiamo che non abbiamo attivato nessuna istruttoria di controlli ex art.38 e che il fornitore modifichi lo stato dell’ordine in “Accettato dal Fornitore”: in questo caso il contratto è già stipulato e dovremmo erroneamente procedere ai controlli ex. art 38 solo ex post quando il contratto di compravendita è già stato sottoscritto. Cosa succederebbe se dopo aver sottoscritto il contratto ci accorgiamo che la ditta è inadempiente verso l’erario o possiede qualche elemento in difformità dall’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici? Il contratto è nullo e risulterebbe che abbiamo affidato una appalto di fornitura in maniera non regolare.
A parere dello scrivente, la procedura da seguire è la seguente: una volta individuato l’oggetto dell’appalto da acquistare tramite ordine diretto sul Mepa, contattiamo l’azienda e richiediamo un’autocertificazione di regolarità ai sensi dell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, inseriamo nella determinazione di autorizzazione alla spesa per un ordine diretto sul Mepa, la dicitura che “…la Stazione Appaltante acquisisce agli atti l’autocertificazione di regolarità ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 163/2006 redatto dalla ditta, attiva contestualmente la verifica dei dati dichiarati e procede con la formalizzazione della fornitura de quo ed infine rende edotto il fornitore sulle responsabilità penali a cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni mendaci.” Una volta completato l’atto dirigenziale e attivata l’istruttoria di verifica ex art. 38 163/2006, si procede all’invio dell’ordine diretto sul Mepa.
A rischio la sicurezza e l’efficienza delle auto della Polizia Locale per i Comuni fino a 10.000 abitanti.
Alla luce delle modiche introdotte dal dl 90/2014 Decreto Semplificazione PA convertito in legge(Per effetto della norma di proroga introdotta dall’art. 23-ter l. 114/2014: “1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’art. 23-bis del presente decreto), nell’acquisizione di lavori, beni e servizi, i comuni non capoluogo di provincia (esclusi quelli dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna impegnati nella ricostruzione post sisma, supra), a partire da 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e dal 1° luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori, nonché i comuni istituiti a seguito di fusione dal terzo anno successivo a quello di istituzione, potranno optare, per le seguenti modalità alternative:
1) procedere nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
2) costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici;
3) ricorrere ad un soggetto aggregatore;
4) ricorrere alla province o avvalersi degli uffici;
5) utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP
o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
6) I comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Per esempio, i comuni fino a 10.000 abitanti, a partire da 1° gennaio 2015 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria ai propri veicoli, non possono ne rivolgersi direttamente al meccanico di fiducia e ne indire una procedura autonoma. DEVONO OBBLIGATORIAMENTE procedere tramite l’unione dei comuni (ove esistenti), stipulare apposita convezione con altri comuni limitrofi e creare una centrale di committenza, ricorrere ad un soggetto aggregatore (non credo siano operativi già dal prossimo anno), ricorrere alle province (difficile che le SUA provinciali siano attrezzate con l’elenco fornitori di ciascun comune) e infine utilizzare Consip (ad oggi non ci sono bandi e ne metaprodotti interessati alla tipologia di manutenzione ordinaria dei veicoli.)
In pratica, l’unica via di uscita a breve, sarebbe quella di sottoscrivere, insieme ai comuni contermini, una convezione che stabilisca l’ufficio consortile capofila, le modalità di espletamento delle operazioni, etc…
Dott. Giovanni Luca Leccisotti