Detenzione di sostanze stupefacenti e revoca della patente

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Il TAR Campania, Sez. V, con Sentenza, del 03 novembre 2014, n. 5624, ci da contezza della maggiore efficacia dell’articolo 120 del Codice della Strada nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti, rispetto allo stesso articolo 187 del medesimo codice, che attiene alla guida in condizioni di alterazione dipendente dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Con la modifica impressa dalla Legge 120/2010, il comma 2 dell’articolo 120 risulta il seguente: “2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere di- sposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.

Si rileva che l’art. 120 del D.Lgs. 1992, n. 285 disciplina i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, escludendo che la patente possa essere conseguita da chi, tra l’altro, sia sottoposto alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, e da chi sia stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la precisazione, al comma secondo, che, qualora tale condizione soggettiva sopravvenga dopo il rilascio della patente, l’amministrazione provvede alla revoca. La norma dunque non fa riferimento espresso alla necessità di una sentenza passata in giudicato; pertanto si può ragionevolmente ritenere che qualora il legislatore avesse voluto far conseguire effetti soltanto in presenza di una sentenza passata in giudicato, lo avrebbe previsto espressamente. Inoltre l’ampliamento intervenuto nel 2009 delle fattispecie ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art 120 risponde a una specifica scelta politico criminale operata dal legislatore quale risposta al grave danno sociale correlato alla diffusione degli stupefacenti.

Pino Napolitano

 

P.AsSiamo

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