QUESITO: guida senza patente, reiterazione, problematiche.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Vorrei sottoporre il seguente quesito. Un minore di anni 18 (maggiore di 14) viene beccato alla guida di un veicolo senza patente. Ai sensi dell’art. 2 della legge 689/81 contestiamo al genitore la violazione…. “poichè non impediva che il figlio minorenne tale….. Etc.”. Fin qui ci siamo.

Vengo alle domande:

  • VA INSERITO O MENO IN BANCA DATI SDI?
  • NEL CASO AFFERMATIVO, CHI INSERIAMO IL MINORE O IL GENITORE?
  • SE IL MINORE COMMETTE ALTRA VIOLAZIONE NEL BIENNIO SI AVRA’ LA REITERAZIONE QUINDI DIVENTA DI RILEVANZA PENALE?
  • SE IL RAGAZZO DIVENTA MAGGIORENNE E COMMETTE ALTRA VIOLAZIONE, SI AVRA’ LA REITERAZIONE?

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8bis, della 689/1981, se provvede al pagamento in misura ridotta non ci sarà REITERAZIONE alla seconda violazione nel biennio (per altre violazioni è 5 anni)….. o se il verbale viene archiviato a seguito di ricorso….

Grazie.

 

RISPOSTA

Il quesito è molto articolato, ma procediamo con ordine:

  • esiste una “mera prassi”, specialmente praticata presso alcuni comandi territoriali dell’Arma, volta a lasciare traccia (in favore di quanti altri accedano allo SDI) dell’avvenuta contestazione della violazione all’art. 116 comma 15, con indicazione dei dati del trasgressore. Non esiste alcun obbligo in tal senso (sarebbe opportuno che il Ministro dell’interno diramasse una direttiva rivolta a tutti gli addetti ai servizi di polizia stradale, ma tale direttiva non c’è), quindi, men che mai possono essere obbligati ad inserire in SDI la predetta notizia gli operatori di Polizia Locale che, com’è noto, nemmeno hanno accesso a tale banca dati.
  • Nell’eventualità che, dando luogo a tale facoltativo inserimento, si volesse inserire l’avvenuta contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (ci sarebbe, poi, da interrogarsi sul motivo per cui si decide di inserire questa notizia e non anche tutte le altre ipotesi in cui la Legge prevede, che in caso di reiterazione, ci sia un aggravamento della sanzione), è evidente che si debbano inserire i dati del trasgressore effettivo, ovvero di colui il quale ha commesso materialmente la condotta illecita di “guida senza patente”; infatti, non avrebbe alcun senso inserire i dati di chi è chiamato a “pagare” la sanzione, a norma dell’art. 2 della L.n°689/1981.
  •  In caso di reiterazione della violazione nel biennio, c’è sempre la trasposizione in sede penale della fattispecie punitiva; per il Legislatore è irrilevante se ci sia stato un passaggio alla maggiore età del trasgressore, nell’arco di tempo corrente tra le due violazioni. Ci tengo a precisare che non si deve mai giocare troppo nell’immedesimarsi nel Pubblico Ministero, sforzandosi di preconizzare gli effetti di una faccenda di rilevanza penale, tutta da costruirsi; in altri termini, si riferisce sempre doverosamente all’A.G. il “fatto storico” descrivendone tutti gli aspetti qualificanti. L’A.G. inquirente qualifica ed istruisce; l’A.G. requirente decide la rilevanza penale del fatto, attraverso i diversi gradi di giudizio. Sulla base di questo approccio, sarà sempre il Giudice a decidere –anche in base alla “prequalificazione” fatta dal personale di polizia- quale valore estintivo avrà l’avvenuto PMR rispetto alla traslazione in sede penale della condotta illecita per avvenuta reiterazione; allo stesso modo sempre il giudice deciderà per il caso dell’avvenuta proposizione di gravame, avverso il primo fatto contestato. L’unica soluzione pratica per questo complesso arcano –specie in considerazione del fatto che, salvo rarissime eccezioni, sarà impossibile sapere della prima violazione- è quella di contestare sempre la violazione punita con sanzione amministrativa e riferire sempre all’A.G. del fatto, con una annotazione, onde questa verifichi se –attraverso i mezzi informativi di cui dispone- ci siano le condizioni per istruire un procedimento penale (avendo acquisito notizia di una condotta illecita reiterata).
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3 Commenti

    • Va inserito anche l’amministrativo. E’ fatto obbligo al personale delle cinque Forze di Polizia indicate nell’art. 16 L. 121/81 di far confluire senza ritardo nel Centro elaborazione dei dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza le informazioni acquisite nel corso delle “attività amministrative” e delle “attività di prevenzione o repressione dei reati” (art. 2 comma 1 L. 128/2001). Le informazioni acquisite dalle “Polizia Locali” e dalle altre “strutture di vigilanza”, sono invece fornite al Centro per il tramite delle Questure, dei Commissariati o dai Comandi della Forza armata dei Carabinieri.Nel C.E.D. “devono confluire” dettagliate informazioni su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizia: vale a dire, sia le notizie relative alle attività di vigilanza e controllo (sulle strade, sul mare, sugli esercizi pubblici, ecc.) sia quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari sia quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini dell’Autorità Giudiziaria.

  1. Non entro nel merito e credo sia giusto popolare lo SDI con i dati più accurati possibili. Preciso che la norma citata nel commento precedente è l’articolo 21 della L.128/2001. Il comma 1 , del predetto articolo, recita: “Ai fini di cui all’articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall’articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attivita’ di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative” . Ovviamente, c’è una sostanziale impossibilità ad inserire “tutto” ciò che si apprenda nel corso delle attività (estesissime) richiamate dalla norma. Ovvio, quindi, che c’è una estesa discrezionalità nello scegliere quale notizia inserire o meno (tra quelle che originano dalle “attività amministrative”. Mi domando, ad esempio, perché non ci sia il medesimo rigore (per nominare un caso qualsiasi) nell’inserire a SDI le sanzioni amministrative per le violazioni all’art. 74 CdS (che pur riguardano l’alterazione della targhetta del costruttore) o per violazione dell’art 142 CdS (che pure potrebbero contribuire a rappresentare una pervicacia soggettiva nel compromettere la vita altrui correndo troppo con l’auto). Quindi, ribadisco; prassi apprezzabile… ma pure sempre prassi.

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