QUESITO: edilizia e retroattività sanzione più favorevole di Legge successiva.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Vengo a chiederle cortesemente, avendo da rispondere alla vigilanza edilizia in merito all’applicazione di sanzioni su opere che nel tempo hanno subito differenziazione di inquadramento sanzionatorio, se in virtù delle ultime considerazioni sulla retroattività in mitius possiamo applicare il sistema sanzionatorio attuale anche per lavori effettuati in epoca di vigenza di normative che prevedevano sanzioni pecuniarie più consistenti. Ho provato a fare ricerca su internet e mi sono trovato di fronte a tesi contrapposte, anche se il concetto possibilistico circa la retroattività è molto più recente. La ringrazio infinitamente.

RISPOSTA

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità tutta, in materia di sanzioni amministrative vige il principio “tempus regit actum” senza la deroga -prevista dal codice penale- della retroattività della disposizione più favorevole al trasgressore. Questa differenza sistemica, vagliata anche dalla Consulta, è da intendersi in senso rigoroso. Pertanto, anche con riguardo ad illeciti con natura permanente quali sono quelli in materia edilizia ed urbanistica, si applica la Legge del tempo in cui è iniziata la consumazione della condotta illecita, anche se la stessa si sia protratta in un momento successivo. La dottrina “possibilista” -sempre con riguardo al tema che ci occupa- non è suffragata da arresti giurisprudenziali di legittimità, si poggia su poche isolate decisioni di merito (Tribunale Cremona, sez. I civile, ordinanza 11.09.2013 n° 447 cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=64558) e quindi, non possiamo darne, con leggerezza, applicazione di sorta, in concreto.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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