Sono pervenuti numerosi quesiti a seguito dell’adozione del Decreto Legge 22 aprile 21, n. 52 e successiva Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile, in ordine al servizio ai tavoli effettuato dai bar ed eventuale somministrazione al banco, sono pervenute diverse richieste di chiarimento alle quali cercheremo di rispondere.
L’art. 4 del predetto Decreto legge, al comma 1, ha stabilito che a partire dal 26 aprile, nelle zone gialle, è consentita l’attività di ristorazione, “svolta da qualsiasi esercizio” (bar, ristoranti, pizzerie, pub etc.), con consumo a tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena nel rispetto degli orari consentiti (dalle ore 5,00 alle 22,00).
Al successivo comma 2 aggiunge, inoltre, che dal 1 giugno l’attività di ristorazione sarà consentita negli stessi esercizi anche al chiuso con consumo ai tavoli fino alle ore 18,00.
La successiva Circolare del 24 aprile, alla pag. 4, punto 4, “Attività dei servizi di ristorazione”, ha precisato che fino al 31 maggio il servizio al banco sarà possibile solo se vi sono strutture che consentono la consumazione all’aperto, con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone.
Conclude che restano confermate le disposizioni previste dall’art. 27 del precedente DPCM 2 marzo 21 e, in particolare, la limitazione oraria alle ore 18,00 per il servizio di asporto per gli esercizi che esercitano l’attività prevalente indicata nel codice Ateco 56.3 (bar ed altri esercizi simili, senza cucina, pub, birrerie, caffetterie, enoteche).
Tanto premesso, per dar seguito alle domande poste, si ritiene, a parere dello scrivente, che la normativa e la sua applicazione deve essere intesa come di seguito:
E’ consentito il consumo ai tavoli in tutti i pubblici esercizi, purchè all’aperto e con servizio in apposite strutture quali tavoli, dehors aperti almeno su tre lati etc., con il limite orario dalle 5,00 alle 22,00.
E’ vietata qualsiasi forma di consumazione all’interno dei pubblici esercizi, nonchè agli avventori che stazionano in piedi all’esterno dei locali.
Gli stessi pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita per asporto fino alle ore 18, mentre potranno svolgere attività di delivery senza alcun limite di orario.