Domanda:
Buonasera Comandante, approfitto della vostra disponibilità per una domanda. Poiché lavoro al SUAP del mio Comune, mi potete chiarire che senso ha la dichiarazione di “prosieguo dell’attività” relativa a licenze o autorizzazioni amministrative rilasciate qualche anno fa e che continuano ad arrivare in ufficio?
Addirittura per somministrazione, per parcheggi, per sala giochi etc. Si potrebbe ovviare a queste comunicazioni, dicendo che non occorre più? Grazie e a presto
- C. Agente di Polizia Municipale di T. d. G. (NA)
Risposta
In riferimento alla problematica evidenziata possiamo serenamente affermare che tali comunicazioni che vengono inviate al vostro Suap sono del tutto inutili.
Infatti, non è più stabilito, da oltre un ventennio, l’obbligo della dichiarazione di prosecuzione dell’attività.
Tale comunicazione traeva origine dal R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps) che, all’art. 13, disponeva che le autorizzazioni di polizia avevano la durata di un anno decorrente dal giorno del rilascio; pertanto, i titolari di autorizzazioni di P. S. annualmente comunicavano agli uffici interessati la volontà di voler proseguire la loro attività.
Successivamente, il D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazione dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con l’art. 13, comma 1, lett. a) ha modificato il citato art. 13 del Tulps, stabilendo che la durata delle autorizzazioni di polizia passavano da un anno a tre anni.
Vi è, infine, da ricordare che il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, art. 2, comma 1, lett. a), aveva già modificato il Regolamento di Esecuzione del tulps, art. 11, comma 2, stabilendo che le autorizzazioni di polizia di cui al titolo III del Tulps (relativo agli articoli dal 68 al 132) hanno carattere permanente, salvo quelle rilasciate a tempo determinato.
Per tutto quanto detto, concludiamo ribadendo che i titolari di autorizzazioni di P. S. non devono provvedere ad alcuna dichiarazione di rinnovo, ne comunicazione di prosieguo di attività.