QUESITO: Competenze sulla patente ritirata ai sensi dell’art 126 scaduta di validità

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA: La Prefettura di …….Competente per territorio ha rifiutato l’accettazione della patente ritirata su strada ai sensi dell’art 126 (patente scaduta di validità) in quanto sostiene che vada inviata alla MCTC territorialmente competente, contrariamente al disposto dell’art 126 comma 7 cds,. Si chiede un parere in merito. Grazie.

G.B. Comune Provincia di Napoli

RISPOSTA:

In primo luogo va osservato che il comma 7 dell’articolo 16 del Codice della Strada recita: “7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida”.

Quindi la norma menzionata nel quesito non attiene al destinatario del documento ritirato.

L’impianto sanzionatorio per la guida con patente scaduta (senza andare troppo per il sottile e presumendo che il caso che ha dato origine al quesito sia la fattispecie più elementare prevista dalla norma richiamata) è contenuto nel comma 11 del menzionato articolo, che prevede, quanto alla sanzione accessoria, quanto segue: “Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

La sanzione accessoria del ritiro della patente è disciplinato dall’articolo 216 del Codice che prescrive (comma 1): “1Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione”.

Alla luce di quanto sopra, mi sembra strano che la prefettura abbia rifiutato il documento in parola. A questo punto vanno chieste spiegazioni alla Prefettura per capire quale sia la ragione del malinteso.

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