QUESITO:
Area parcheggio antistante il locale Cimitero. Il Comune di C., a seguito di più richieste di occupazione di suolo pubblico per la vendita di ceri e fiori, per evitare litigi tra i richiedenti e mettere un certo ordine, predispose delle piazzole di diversa grandezza e, in base ad un sorteggio fatto presso la Casa Comunale, assegnò n. 3 postazione su quattro ad altrettanti richiedenti per un periodo di un anno, con pagamento trimestrale della TOSAP. Preciso che dei tre posteggi assegnati, 2 Ditte sono titolari di autorizzazione su aree pubbliche di tipo B e 1 Ditta è l’Amministratore di una Società con unità locale e punto vendita a posto fisso di piante e fiori in questo Comune. Il contenzioso nasce dal fatto che uno dei soggetti assegnatario di un posteggio, titolare di licenza ambulante, spesso si posiziona non nello stallo assegnato, ma fuori stallo, di fronte a quello assegnato, perché a suo dire, essendo stato sorteggiato dietro agli altri due, rispetto all’entrata del cimitero, non è visibile agli avventori; questo fatto, naturalmente fa arrabbiare l’Amministratore della Società assegnataria di uno dei posteggi, quello con licenza a posto fisso e con richiesta di occupazione occasionale (solo sabato, domenica e festività) per un totale di 33 giorni in tre mesi, e continuamente si lamenta presso gli amministratori comunali anche con esposti scritti; nell’ultimo ha denunciato anche il fatto che gli altri due commercianti non avevano il registratore di cassa e non facevano scontrini.
Domande:
il titolare di autorizzazione di commercio su area privata può essere autorizzato ad esercitare l’attività in forma ambulante e su posteggio assegnato dal Comune ?
I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche di tipo B in che modo possono essere autorizzati all’esercizio dell’attività in questione, senza l’assegnazione di un posteggio ed in forma occasionale, per un determinato periodo di tempo o per tutto l’anno,o è necessario prima adottare Il Regolamento per l’Esercizio dell’Attività su Aree Pubbliche ?
Preciso che il Comune non ha adottato un Regolamento per l’Esercizio dell’Attività su Aree pubbliche, ma solo il Regolamento per la disciplina del Mercato Settimanale, peraltro molto distante dal Cimitero.
Risposta
Prima di rispondere alle domande, si ritiene opportuno precisare che la procedura seguita dal Comune, in ordine all’assegnazione dei posteggi, è del tutto illegittima!!!
Infatti, sia il D. Lgs. 114/98, vigente al momento dell’assegnazione dei posteggi in argomento, sia la nuova legge regionale della Campania n. 1 del 9 gennaio 2014, hanno espressamente stabilito che :
a) per il commercio su posteggio in sede fissa su aree pubbliche, necessita prima individuare l’area di mercato, predisporre apposito regolamento con l’indicazione del numero, dimensione e tipologia dei posteggi, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale;
b) approvare il bando da pubblicare sul Burc per l’assegnazione dei posteggi individuati;
c) raccolte le relative istanze, procedere alla concessione del posteggio con la relativa autorizzazione di commercio.
Poiché tale procedura non è stata seguita, si ritiene che il Comune debba, immediatamente, procedere a revocare le illegittime assegnazioni di suolo pubblico ai tre operatori commerciali.
Si aggiunge, inoltre, che in assenza di un preciso regolamento si è dell’avviso che è ipotizzabile, a carico del firmatario dei predetti provvedimenti di occupazione di suolo pubblico, il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 C. p.
Tanto premesso, si forniscono le risposte alle due domande:
1) il titolare di autorizzazione di commercio a posto fisso su area privata può esercitare l’attività su aree pubbliche solo se in possesso della relativa autorizzazione (su posteggio o itinerante);
2) il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche tipologia b (itinerante) non può essere autorizzato all’esercizio dell’attività su posteggio ma, a seguito di bando pubblicato sul Burc, secondo le procedure indicate ai precedenti punti a), b) e c), deve presentare la prescritta domanda e, se accolta, attendere la concessione del posteggio con la relativa autorizzazione.
Si precisa, infine, che l’operatore in possesso di autorizzazione per il commercio in sede fissa su area privata, potrà essere autorizzato ad occupare suolo pubblico solo nell’area antistante il proprio esercizio commerciale, a condizione che sussistano tutti i presupposti stabiliti dall’art. 20 del Codice della strada e dall’eventuale regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Michele Pezzullo
P.A.sSiamo