quesito: Collisione con animali vaganti, sanzioni applicabili.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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domanda: La regione Lombardia ha stabilito dei fondi per risarcire i danni da collusione con fauna selvatica per chi ne fa richiesta; tale richiesta deve essere accompagnata dal rapporto di servizio, con relativo fascicolo fotografico, redatto dall’organo di Polizia accertatore. L’eventuale accertamento/i di violazione al cds preclude tale diritto di richiesta. Spesso succede che gli incidenti avvengono in zone segnalate dai suddetti cartelli e la ricostruzione dell’incidente è spesso riconducibile alla forte velocità.

Quanta discrezionalità e quali modalità possono essere di sostegno all’organo che interviene sul posto dell’incidente ?anche perché l’intervento dell’organo accertatore è sempre successivo all’impatto!
Da qualche parte avevo letto una sentenza di cassazione che obbliga la regione al risarcimento da danni da fauna selvatica, forse in riferimento a collisione di veicolo con cinghiali ma anche di altre sentenze circa l’impossibilità di recintare aree boschive o strade a protezione di eventuali danni da selvatici.
Certo che se prevale il prescritto dell’articolo in oggetto, l’ente potrebbe richiedere il risarcimento dell’animale. 
Risposta:
L’applicazione delle sanzioni, per deduzione derivante da attività di accertamento postumo (es. rilievi tecnici, descrittivi,planimetrici, etc) alla dinamica dell’evento illecito, resta sempre nell’area della opinabilità, da parte del giudice innanzi al quale, eventualmente  venga proposta opposizione. Com’è noto,difatti, il “verbale” redatto sulla base delle conclusioni investigative degli addetti all’accertamento è privo di “fede privilegiata” ed è sindacabile nel merito dal giudice. Per questo motivo la resistenza in giudizio di tali verbali è direttamente proporzionale alla cura con gli gli addetti abbiano compiuto gli accertamenti. 

Tanto premesso, vengo al caso concreto.

Accertamento (posto che v’è consequenzialità ad una collisione) della previsione del comma 2 dell’articolo 141 del codice della strada (2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.).  La segnaletica di pericolo implica la “prevedibilità”; la presenza dell’idonea visuale, deriva dalla profondità di accertamento (luminosità, andamento strada, dichiarazione di parti, repentinità dell’immissione etc).  Nella pratica, in definitiva, simili verbali hanno una capacità di resistenza molto bassa, posto che l’animale selvatico, di solito, si muove tanto repentinamente da essere difficilmente avvistabile per tempo; ciò senza escludere che ci possa essere, anche in astratto, la sanzionabilità ai sensi del comma 11 della norma richiamata.
Pino Napolitano

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