QUESITO: attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa e comma 1 quater dell’art. 201 CdS.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Premesso che l’articolo 201, comma 1-quater del Decreto Legislativo 285 del 1992 (Codice della Strada) stabilisce che le apparecchiature automatiche per l’accertamento di infrazioni di cui  all’articolo 146 del Decreto Legislativo 285/1992 fuori del centro abitato “devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità’ e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.”

Con la presente si sottopone alla Vs. attenzione il seguente quesito: L’articolo 201, comma 1 quater è relativo a tutte le violazioni previste dall’articolo 146 del Codice della strada oppure a fattispecie diverse da quella indicata nell’articolo 201 comma 1bis lettera b) che presuppone l’attraversamento di un incrocio con il semaforo proiettante luce rossa, fermo restando l’obbligo di utilizzare apparecchiature debitamente omologate?

RISPOSTA

La previsione del comma 1 quater dell’articolo 201 del codice che, per comodità, trascriviamo integralmente in nota[1] si riferisce esclusivamente ai casi contemplati dalla lettera g-bis) del precedente comma 1 ter, secondo cui: “… nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: … g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”.

L’inserimento dell’articolo 146 tra le violazioni considerate dalla lettera g- bis), ha fatto sorgere il dubbio in ordine alla necessità che anche per l’accertamento della violazione connessa all’attraversamento di un incrocio con il semaforo proiettante luce rossa, fosse necessario – per far cadere l’obbligo della contestazione immediata della violazione- oltre alla omologazione dei dispositivi di documentazione dell’infrazione e la disponibilità degli stessi esclusivamente per gli organi di polizia stradale, anche della previa individuazione dei tratti di strada, ove installarli, da parte del prefetto.

Si tratta di un dubbio legittimo che, tuttavia, merita di essere fugato, richiamando in proposito le parole di un preciso parere del MIT che, ad ogni buon fine si allega.

In particolare, il Ministero ha precisato che  la lettera b) del predetto comma 1 bis dell’articolo 201 del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) disciplina autonomamente la condotta per la quale l’obbligo di contestazione è esclusa (fermi restando omologazione e disponibilità esclusiva, nei termini di legge), senza che occorra -per tale violazione-  aggiungere in questo caso anche le diverse prescrizioni del comma 1 quater che, pertanto, attengono ad altre ipotesi di condotta, pur compatibili con l’articolo 146 (es.: passaggio con luce gialla o semafori non collocati presso intersezioni proiettanti luce rossa),  ma diverse dall’ “attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa” .

PARERE MIT Semafori fuori centri abitati

[1] 1-quater. “In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita’ e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico”.

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