Quesito: Attività intrattenimento, conferenze ed eventi in locale privato.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA: Gentilissimo collega, pongo un quesito in merito ad un accertamento di attività di intrattenimenti, sala conferenze e eventi vari presso un locale privato, gestito dal proprietario, con tanto di targhetta esposta davanti al locale. Quali titoli autorizzatori (se sono previsti) sono necessari per tale attività (anche se non viene effettuata somministrazione di alimenti e bevande).

Grazie per la collaborazione Ten. V. D. P.M. S, in C. (BA).

Risposta

Qualora i locali sono utilizzati anche, o solo, per lo svolgimento di spettacoli, pubblici trattenimenti danzanti e/o musicali, eventi o conferenze, proprietario o il locatario dell’immobile, organizzatore della manifestazione, dovrà provvedere a richiedere la licenza ex articolo 68 del t.u.l.p.s.

Per conseguenza, è indispensabile anche l’accertamento dei requisiti di sicurezza degli impianti e degli edifici, ai sensi dell’art. 80 Tulps.

A tal proposito si evidenzia che per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche di sicurezza e agibilità sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o dei geometri e, da ultimo, anche nell’albo degli architetti e periti industriali1.

Per le strutture con capienza fino a 5000 persone sarà necessario l’intervento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per verificare le condizioni di sicurezza, igiene ed agibilità delle strutture e degli impianti.

Si ricorda, altresì, che il d. l. 8 agosto 2013, n. 91, (noto come Decreto Cultura), recante “disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito con modifiche dalla legge 7.10.13, n. 112, all’art. 7, c. 8-bis ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps.

In particolare all’art. 68, alla fine del 1° comma, ha aggiunto il seguente periodo “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”. Pertanto, il gestore, qualora si limita ad effettuare un solo evento che termina entro la mezzanotte e vede la partecipazione di massimo 200 persone, invece di richiedere la licenza ex art. 68 tulps, può presentare una Scia al Suap del Comune ove ha sede il locale.

L’organizzazione ha, inoltre, l’onere di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, comma 2, della legge 447/95. Infatti, Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all’art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le mense, le attività culturali, i locali di spettacolo, le sale giochi, le palestre, gli stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela dei cittadini interessati dall’inquinamento acustico. Tale obbligo è esteso anche ai circoli privati, discoteche e impianti sportivi e ricreativi

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

Negli ultimi tempi in diverse città e località turistiche, i proprietari di ville di pregio, di vecchi casali ristrutturati ed altri edifici analoghi, non abitati, cedono occasionalmente detti immobili in fitto a privati per lo svolgimento di cerimonie nuziali, banchetti, meeting, feste di laurea o di compleanno, ovvero per organizzare manifestazioni di culturali, politiche, commerciali, sportive ed altro, di solito per una sola giornata.

Il proprietario dell’immobile, in pratica, si limita a concedere in fitto tale manufatto a persone fisiche, associazioni o ditte, che lo utilizzano per determinate cerimonie, senza alcun personale intervento diretto o indiretto, né offrire alcun servizio ai locatari.

Questi ultimi, quindi, assumono l’onere di curare direttamente l’organizzazione della manifestazione, sia per l’attività di somministrazione che per eventuali trattenimenti danzanti, musicali ovvero per spettacoli riservati a persone provviste di invito, rivolgendosi a ditte di catering, che provvedono a preparare e somministrare, a propria cura, gli alimenti e le bevande, secondo quanto concordato con i locatari della sala.

Qualora viene esercitata anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, il proprietario dell’immobile in locazione non deve richiedere alcuna autorizzazione amministrativa, in ordine alla legge 287/912, perché non esercita direttamente attività di somministrazione; deve preoccuparsi, esclusivamente, di garantire la sicurezza tecnica della struttura e l’igienicità dei locali utilizzati e di assolvere agli obblighi di natura fiscale per eventuale fatturazione o ricevuta per la locazione dell’immobile.

La società che effettua servizio di catering, ovvero somministrazione al domicilio del consumatore (nella fattispecie il domicilio si individua nella struttura ove si svolge il banchetto o la manifestazione), dovrà essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede la ditta per l’attività di somministrazione alimenti e bevande al domicilio del consumatore ex art. 3, comma 6, legge 287/91, come modificato dall’art. 64, comma 2 D. Lgs. 59/2010.

Per i locali adibiti alla attività di somministrazione, di deposito attrezzature ed alimenti, nonché per le cucine (se in uso) necessita il requisito igienico sanitario rilasciato dalla struttura sanitaria competente. Qualora sia fornita anche la disponibilità e l’uso delle cucine con le attrezzature per eventuale preparazione o riscaldamento di alimenti, preparati altrove, necessita altresì il possesso della registrazione sanitaria ex art. 6 Regolamento Cee 852/043, che ha sostituito l’autorizzazione sanitaria.

Il Ministero Sviluppo economico con Risoluzione n. 556099 dell’11 novembre 1998 ed il Ministero dell’Interno con Parere n. 559/C.11604.12000.A.(17) 4 del 6 luglio 2000, con decisione praticamente univoca, hanno concordato nel ritenere che per il proprietario dell’edificio non è richiesta alcuna autorizzazione per l’attività espletata nello stesso, “l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è imputabile al soggetto che si limita ad affittare i saloni ed il giardino della propria abitazione a persone fisiche che usano la suddetta per particolari cerimonie quali matrimoni, lauree, feste dei 18 anni……”, a condizione che si rivolgono a ditte di catering autorizzate che provvedono alla fornitura e somministrazione di quanto concordato con l’organizzatore della festa o manifestazione.

In ordine, infine, alla capacità ricettiva della struttura, è fondamentale la conformità alle norme in materia di prevenzione incendi con la richiesta della prescritta certificazione da parte dei Vigili del Fuoco. In particolare, si evidenzia che per i locali con capienza superiore a 100 persone, durante le manifestazioni, il titolare deve munirsi del Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Il Certificato prevenzione incendi è soggetto a Scia, da presentare al Comando VV. FF., nell’ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

Per i locali pubblici ove si svolge occasionalmente attività di trattenimento, ovvero a carattere temporaneo, non è richiesta la predetta certificazione.

La mancanza del CPI o il mancato rinnovo del certificato medesimo nei predetti locali, con una presenza costante di oltre 100 avventori, è sanzionata penalmente dall’art. 20 del citato D. Lgs. 139/2006, che per tale violazione punisce il titolare con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 258 a € 2.582.

1 D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293, recante”Regolamento di semplificazione recante modifica all’articolo 141 del R: D. 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo. In G. U. 2 gennaio 2003, n.1-

2La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, è entrata in vigore il 18.9.1991- In G. U. 3 settembre 1991, n. 206.

3 Regolamento CE n. 852/2004 recante “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” del 29 aprile 2004.

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