Gentilissimo Com. te Pezzullo, avrei bisogno del Vs. aiuto per il seguente quesito:
La ditta X è titolare dell’attività di struttura ricettiva all’aria aperta-campeggio ai sensi della L. R. Campania 13/93 con annessa somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, giusta SCIA presentata in data 22 luglio 2013, in un area di proprietà comunale per la quale è in essere un contratto per la concessione del servizio di gestione del campeggio, tra l’altro in scadenza al 19.07.2024, che vieta la cessione a qualsiasi titolo della gestione dell’attività, a pena di decadenza della concessione. In data odierna è pervenuta una Scia per subingresso (affitto di ramo d’azienda) della ditta X alla ditta Y per la sola attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e non anche per l’attività di struttura ricettiva all’aria aperta-campeggio. Si precisa, inoltre, che il contratto di affitto di ramo d’azienda non riporta il protocollo della Scia di inizio attività della ditta X, che è stato lasciato in bianco e che la durata del contratto di affitto di ramo d’azienda è stata stabilita per anni sei con rinnovo tacito. Si chiede pertanto:
- se può essere data in gestione la sola attività di somministrazione agli alloggiati se la stessa è inglobata nella licenza di campeggio, anche in considerazione che non necessita alcun tipo di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per effettuare tale attività nei confronti degli alloggiati all’interno delle strutture ricettive e che il titolo autorizzatorio posseduto dal titolare del campeggio è un titolo unico e non può pertanto essere sdoppiato e dar luogo a subingresso solo nell’attività di somministrazione?
- Come può essere risolto il problema ai fini amministrativi? la Scia di subingresso per affitto di ramo d’azienda deve essere dichiarata non ricevibile? Il titolare della licenza di campeggio può chiedere l’approvazione del rappresentante e, in questo ultimo caso, è possibile l’approvazione del rappresentante in capo ad una società e non ad una persona fisica?
- La ditta X potrebbe presentare una SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e, in tal caso, l’attività sarebbe possibile all’interno del campeggio oppure necessita una destinazione d’uso commerciale dei locali? Se ciò fosse possibile, si potrebbe stipulare un nuovo contratto di fitto d’azienda con la ditta Y?
- E’ comunque necessario acquisire ora il nulla osta al rinnovo del contratto per la concessione del servizio di gestione del campeggio, in scadenza al 19.07.2024?
Grazie Comandante per essere sempre un valido punto di riferimento per tutti noi.
C. M. Suap Comune di C. (SA)
Risposta
In ordine al quesito posto, relativo all’attività di campeggio con somministrazione e relativa cessione di ramo d’azienda, rispondiamo seguendo l’ordine delle domande presentate:
1- premesso che al titolare della ditta fu rilasciata autorizzazione per attività di struttura ricettiva all’aria aperta-campeggio, su un’area di proprietà comunale, con contratto per la concessione del servizio di gestione del campeggio stesso e somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati con divieto di cessione a qualsiasi titolo della gestione dell’attività, a pena di decadenza della concessione, si ritiene che la sola attività di somministrazione agli alloggiati nel campeggio non possa essere data in gestione a terzi, ne che il titolo abilitativo per dette attività possa essere separato da quello per la gestione della struttura ricettiva per dar luogo a subingresso solo nell’attività di somministrazione;
2- per quanto detto al punto 1, lo scrivente è dell’avviso che non vi sia alcuna soluzione amministrativa per risolvere il caso prospettato. Pertanto, codesto Suap dovrà dichiarare “irricevibile” la scia presentata per subingresso per affitto di ramo d’azienda; inoltre non è neanche possibile l’autorizzazione della licenza con rappresentanza in capo ad una società e non ad una persona fisica;
3- si ritiene, altresì, che un’altra ditta potrebbe presentare una SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ma non nell’area all’interno del campeggio, perché in detto spazio l’attività di gestione del campeggio con la somministrazione agli alloggiati è stata già data in concessione ad un terzo; per tali motivi consegue che potrà essere rilasciato altro titolo autorizzativo potrà essere rilasciato solo per un locale esterno al campeggio che abbia, però, tutti i requisiti necessari richiesti, compresa la prescritta destinazione d’uso commerciale;
4- si conclude, infine, evidenziando che non si potrà rinnovare il contratto solo per la concessione del servizio di gestione del campeggio, in scadenza al 19.07.2024, perchè il rinnovo dovrà essere comprensivo di tutti i titoli abilitativi, sia per la gestione della struttura ricettiva all’aria aperta-campeggio, sia per l’attività di somministrazione agli alloggiati, escludendo la scia di subingresso per la somministrazione che è stata dichiarata irricevibile, come già chiarito al punto 2.



