Domanda: Egr. Comandante, le chiedo di indicarmi la normativa di riferimento per le aste effettuate da privati; soprattutto per i requisiti e le autorizzazioni necessarie, all’interno di locali (ctg. “D5”), nei quali viene già effettuata attività di import-export e vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di oggetti di antiquariato.
Grati della Sua disponibilità, le porgiamo i nostri saluti.
Brig. P. C. e Vl. B. G. R. Comando Polizia Municipale di M. R. (SA).
Risposta: L’attività delle agenzie di affari sono disciplinate dall’art. 115 del Tulps. In particolare, anche le aste, o pubblici incanti, rientrano tra le agenzie d’affari, come espressamente indicato dall’art. 205, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del t.u.l.p.s. che testualmente recita: “Ricadono sotto il disposto del citato articolo (art. 115) ……. le agenzie di viaggi, di pubblici incanti, gli uffici di pubblicità e simili”; pertanto, sono disciplinate dal predetto art. 115 del t.u.l.p.s., Vi è, però, da evidenziare che per i titoli autorizzativi di tale attività non è competente il Suap, bensì il rilascio della licenza resta nella competenza della Questura, ai sensi del D. Lgs. 112/98, art. 163, comma 2, lett. d), che dispone:
“2. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni”.
Per quanto detto, l’interessato che intende effettuare la vendita all’asta, ai sensi dell’art. 204 del Regolamento di Esecuzione del Tulps dovrà presentare l’istanza per il rilascio della licenza all’autorità di pubblica sicurezza, Questura o Commissariato competente per territorio, indicando:
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la natura degli affari a cui si vuole attendere;
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la tariffa delle operazioni;
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la sede dell’esercizio e l’insegna.
L’esercizio della vendita all’asta in assenza di autorizzazione, ovvero esercitato “oltre le prescrizioni della legge o dell’autorità” è punito ai sensi dell’art. 17 bis, comma 1, del Tulps, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 con pagamento in misura ridotta di € 1.032,00.
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, ricevuta la comunicazione dal pubblico ufficiale che ha accertato la violazione, entro cinque giorni, ai sensi dell’art. 17 ter, comma 3, dovrà ordinare la cessazione dell’attività.
Si segnala, infine, che il D. Lgs. 114/98, all’art. 18, comma 5, fa espresso divieto di esercizio delle operazioni di vendita all’asta mediante la televisione; l’eventuale violazione è sanzionata dall’art. 22 del predetto decreto.
Si allega comunque la circolare n. 3547/C del 17 giugno 2002 del Ministero delle attività produttive che tratta diffusamente di questa particolare forma di vendita.