Quesito: Annullamento in autotutela verbali

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA

Gli amministratori comunali, per motivi di tipo sociale e politico, richiedono al Responsabile della Polizia Municipale l’annullamento in autotutela di alcuni verbali del codice della strada. Si chiede di conoscere se può dare attuazione legittimamente a tale ordine.

Grazie

 

RISPOSTA

Immediatamente faccio notare che l’istituto dell’autotutela amministrativa di carattere decisorio, disciplinata dall’articolo 21 nonies della L.n°241/1990, non è da prendere alla leggera né da maneggiare con superficialità. Il suo esercizio è obbligatoriamente connesso al rilievo di un vizio di legittimità dell’atto che ci si accinge ad annullare, fermo –peraltro- l’interesse pubblico all’annullamento. In nessun caso è lecito annullare, d’ufficio,  atti per motivi di inopportunità. Le valutazioni di opportunità sono correlabili alla revoca provvedimentale di cui all’articolo 21 quinquies delle menzionata Legge sul procedimento amministrativo. Tale norma in nessun caso può entrare in gioco, tuttavia, in materia di atti a contenuto vincolato della P.A. Gli atti che accertano violazioni amministrative sono –per definizione- a contenuto vincolato, in quanto non è dato all’operatore selezionare cosa e chi sanzionare (risponderebbe, se così agisse, anche in sede penale a norma dell’art. 323 cp); da ciò deriva che non è immaginabile alcun percorso per arrivare alla revoca degli atti sanzionatori.

Con particolare riguardo alla sanzioni stradali, su queste considerazioni (che restano intatte) si deve sommare quanto emerge dalla circolare del Ministero dell’interno (Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale) n. 66 – prot. n. M/2413 del 17.7.1995, la quale evidenzia come, nel sistema introdotto dalla depenalizzazione, l’archiviazione del verbale non può far capo all’organo che ha proceduto all’accertamento, perché in tal modo l’organo stesso diverrebbe arbitro della legittimità del proprio operato.La stessa circolare sancisce che il verbale è un atto esclusivo dell’agente che lo ha redatto, il quale opera in posizione di autonomia, ma “una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dell’agente che lo ha redatto, che dell’ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo”, e continua affermando che “in nessun caso il Comando o l’ufficio procedente può disporre l’archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento”, salvo nelle ipotesi di cui all’art. 386/3 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa).

Sulla base di quanto qui annotato, evidenzio che solo in casi limite e sempre con l’avallo espresso e scritto dell’Autorità prefettizia, è immaginabile un risicatissimo spazio per annullamenti d’ufficio dei verbali del codice della strada; ciò sempre e comunque quanto ci sia un vizio di legge evidente, conclamato e già considerato tale dalla stessa autorità prefettizia, per casi simili, con propri provvedimenti.

Agendo diversamente da tale percorso è lecito immaginare conseguenze personali (erariali se non di altro genere) per chi con disinvoltura dia corso all’annullamento d’ufficio delle sanzioni amministrative.

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