Le nuove restrizioni in materia di vendita e somministrazione di alcolici dopo il D.L 14/2017

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Con l’introduzione del divieto di somministrazione di alcolici viene finalmente colmata una lacuna legislativa che consentiva la somministrazione di alcolici ai minorenni che avessero superato il sedicesimo anno di età, in quanto il Codice Penale all’articolo 689 prevede l’arresto fino ad un anno, solo per la somministrazione ai minori di anni 16 e la legge n. 125 “legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” del 30 marzo 2001 pur prevedendo una serie di restrizioni tra cui la vendita e somministrazione di alcolici in autostrada (art. 14), la vendita e la somministrazione di alcolici su aree pubbliche (art.14 bis) aveva stabilito il divieto della sola vendita di alcolici ai minori di anni 18 (art. 14 ter.). La modifica a quest’ultimo articolo, avvenuta in data 20 febbraio 2017, ha modificato  il comma 2 dell’art. 14 ter della Legge 125/2001 inserendo dopo la parola “vende” le parole “o somministra” estendendo il divieto a tutti i minori. La nuova previsione legislativa  dell’articolo 14 ter  comma 2 a seguito della modifica  di cui all’articolo 12 comma 2 D.L.   n. 14/2017  è il seguente  “Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.

Sempre lo stesso decreto legge nel modificare l’articolo 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 ha introdotto un’ulteriore possibile restrizione per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. Infatti l’articolo 8 del citato D.L. ha stabilito che il Sindaco, quale autorità locale, può con ordinanza, limitare il periodo di vendita e di somministrazione di alcolici e superalcolici. Se è vero che il provvedimento deve affondare le sue radici motivazionali nei principi di tutela del decoro, della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, dall’altro canto è un rimedio ordinario che non deve possedere i requisiti della contigibilità e dell ‘urgenza per la sua adozione.

Divieto di  somministrazione di alcolici a minori di anni 16 Art. 689 c.p. arresto fino a un anno Se  il fatto  è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi
Divieto di vendita e di somministrazione   di  bevande alcoliche ai minori di anni diciotto Art. 14 ter  L.125/2001 sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro[2] sospensione dell’attività per tre mesi in caso di reiterazione della condotta
Divieto di somministrazione di alcolici a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità[3] Art. 689 c.p. arresto fino a un anno Se  il fatto  è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi

Vendita con distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti[4].

 

Vendita e somministrazione di alcolici nonostante il divieto imposto dall’ordinanza sindacale

Art. 689 c.p.

 

 

O.S. in relazione all’art. 50 comma 5 D,lgs 267/200

arresto fino a un anno.

 

 

sanzione da € 25

a € 500

 

Se  il fatto  è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi

possibile deroga art. 16 comma 2 legge 689/1981

[2] Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro

[3] Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi

[4] La pena   non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici

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1 commento

  1. Buonasera,
    chi applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per tre mesi?

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