Domanda: In base a quali riferimenti normativi è possibile fornire ad un richiedente, le immagini che sono state rilevate dal un impianto di videosorveglianza urbana?
Risposta: Il punto 3.5. (rubricato alla voce: “Diritti degli interessati”), del Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), adottato dal garante per il trattamento dei dati personali, prescrive che: “Deve essere assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice). La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato (art. 10, comma 5, del Codice). In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).