QUESITO: abbandono rifiuti condominiali e responsabilità dell’amministratore.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

In un comune in cui viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, nel caso in cui in un condominio tale prassi non viene rispettata e non potendo individuare con certezza gli autori dell’illecito amministrativo è possibile sanzionare l’amministratore del condominio come responsabile in solido?

 

 

RISPOSTA


L’obbligazione solidale esiste solo quando per l’addetto all’accertamento della violazione sia possibile far ricadere, una persona fisica o giuridica nelle previsioni di uno dei primi 3 commi dell’articolo 6 della L.689/1981.

Fa sempre bene leggerne il testo:

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.


Dalla sola lettura della norma, diventa evidente che “alla cieca” non si può sperare di sanzionare legittimamente un amministratore di condominio per un fatto commesso da terzi, rispetto ai quali il condominio ed il suo rappresentante non assumano formalmente alcuna posizione di garanzia, direzione o controllo. Diverso sarebbe se ci fossero atti (impegni con il Comune o delibere assembleari del condominio) che esprimessero questa funzione di garanzia; non credo, comunque, stando al quesito, che tali atti esistano.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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