Procedure operative in caso di prelievi del sangue per la guida in stato di ebbrezza

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Interessante intervento della Corte di Cassazione in tema di acquisizione del risultato degli esami del sangue svolti in seguito a un incidente stradale, per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.

Con la sentenza n. 16074, del 30 marzo 2017, la Corte di Cassazione Penale ha fornito importanti indicazioni operative nel caso di richiesta di esami del sangue ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui all’articolo 186, codice della strada.

In tema di accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, possono verificarsi due distinte situazioni a seconda che il prelievo ematico venga eseguito:

  • nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche,

ovvero

  • a mera richiesta della polizia giudiziaria qualora i sanitari abbiano ritenuto invece di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico.

Nel primo caso, I’ acquisizione del risultato dall’accertamento ematico è prevista espressamente dalla legge [cfr. articolo 186, comma 5, del codice della strada] onde non è affatto necessario che l’interessato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa, della facoltà di nominarsi un difensore, mentre un suo eventuale rifiuto al prelievo ematico, se informato previamente della finalità del prelievo medesimo, potrebbe condurre alla configurazione del reato di rifiuto di cui al comma 7 del citato articolo 186.

Articolo 186, codice della strada

Guida sotto l’influenza dell’alcool

  1. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

  2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
    La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
    Se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Diversamente, nella seconda ipotesi [se cioè i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico], la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica, in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, è illegittima e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, sarebbe inutilizzabile ai fini della responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dal comma 2 dell’articolo 186 del codice della strada (Sezione IV, 10dicembre 2015- 3 febbraio 2016 n. 4475, Bettiga).

 

 

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