Interessante decisione della S.C. in tema di notificazione di atti e di rifiuto di ricevere l’atto.
Cass., sez. VI-5, 19/04/2018, n. 9779 ha ricordato che, a norma dell’art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo.
Benché l’attività dell’ufficiale giudiziario e del messo notificatore che ad esso è equiparato goda di fede privilegiata per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa quella relativa all’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere la notifica, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto, non può tuttavia nemmeno disconoscersi che ‘…Presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell’atto processuale, non essendo ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie (art.138 II c.p.c.) non solo, com’è ovvio, nell’ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell’atto”.
Di conseguenza non può considerarsi sostanzialmente avvenuta la notificazione per effetto del rifiuto nel domicilio da parte di ‘persona abilitata’, essendo mancata l’identificazione del soggetto rifiutante con il contribuente. Accertamento che sarebbe stato necessario per fare conseguire l’effetto dell’avvenuta notifica dell’accertamento.