I NUOVI REATI PROCEDIBILI A QUERELA – IN VIGORE DAL 09 MAGGIO 2018

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Il D.Lgs. 10.4.2018 nr.36 (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103) (GU n.95 del 24-4-2018) Vigente al: 9-5-2018, introduce nuovi reati la cui procedibilità è a querela di parte.

Pertanto, dal 09 maggio 2018 i reati sotto elencati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente “per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo”, non saranno piu’ procedibili d’ufficio.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione del delitto di violenza privata (art.610 c.p.), nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal C.P.( in pratica sono quelli che aggrediscono gli averi della vittima, ad es. nelle ipotesi di furto, di rapina o di appropriazione indebita).

Giova precisare che tra i reati in questione, tra cui il reato di minaccia (art. 612 c.p.) rimarrà la procedibilità d’ufficio solo ove questa sia grave, fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p.(circostanze aggravanti) che evidenzia una serie di aggravanti (ad esempio minaccia commessa con armi, da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte).

Rientra nella querela della persona offesa anche il reato di violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art.615 comma 2 C.P.) se l’abuso consiste nell’introdursi nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (artt. 352,247,250,251 c.p.p.).

Altri reati del codice penale, procedibili a querela, sono:

 

Art. 617-ter

primo comma 

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
Art. 617-sexies

primo comma

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
Art. 619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;
Art. 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

 

E’ doveroso dire che i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.) saranno procedibili d’ufficio solo ove sia cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, primo comma, numero 7, c.p.) e nel caso della frode informatica, anche per aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età (art. 61, primo comma, numero 5, c.p.).

Il Decreto Legislativo,dice , che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorrerà da tale data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se e’ pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta’ di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e’ stata informata

Infine, Il Decreto legislativo 36/2018, all’art.10, ha abrogato l’art.646 terzo comma c.p. (appropriazione indebita), laddove prevedeva la procedibilità d’ufficio (l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità).

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