“Presegnalazione” e “visibilità” del dispositivo di rilevazione della velocità non sono la stessa cosa

0
278

E’ ormai consolidata l’interpretazione secondo cui “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi” imponga, appunto, la presegnalazione e la visibilità delle apparecchiature.

La domanda ulteriore è: i due requisiti fanno parte di un unico criterio o sono distinti ?

Vale a dire, cioè, che sia necessaria non solo la segnalazione preventiva, ma anche la visibilità da parte degli utenti della strada.

Questione di non poco conto, atteso il fatto che se il requisito della visibilità fosse riferito alla postazione di controllo, si dovrebbe necessariamente ritenere sufficiente che quest’ultima sia soltanto segnalata e ben visibile, potendo addirittura il relativo cartello essere nascosto. Tuttavia, è indubitabile che non sia sufficiente la presenza di un cartello stradale che segnali la presenza di un sistema di rilevazione della velocità, dovendo il medesimo cartello essere, al contempo, ben visibile.

Cass. civ., sez. II, 08/02/2022, n. 4007, contribuisce a fare chiarezza (ove mai vene fosse ancora bisogno) sulla questione.

Osserva il collegio che, quanto all’interpretazione letterale, è agevole rilevare che, secondo il significato proprio delle parole, il senso del sintagma «preventivamente segnalate» è diverso dal significato del sintagma «ben visibili». Un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato.

Quanto all’interpretazione teleologica, va considerato che la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha uno scopo diverso da quello della disposizione che prescrive la visibilità di detta postazione. La prima disposizione, infatti, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla
stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.

Pur dissentendo dall’interpretazione che dia garanzie all’automobilista circa il corretto orientamento della condotta solo se sia preavvertito della presenza dell’apparecchiatura, appare condivisibile il principio di diritto enucleato dal collegio: l’articolo 142, co. 6-bis, del
codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito
della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui