Poteri e compiti delle Guardie Giurate Volontarie. circolare Ministero dell’Interno del 28.06.2017)

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E’ consuetudine ormai che la magistratura sia chiamata sempre più sovente ad esprimersi su atti di Polizia Giudiziaria, redatti da soggetti appartenenti ad associazioni di volontariato, con qualifica di “Guardia Giurata Particolare Volontaria”.

Tale attività di volontariato,svolta da una buona parte di civili, è indubbiamente lodevole, in quanto, sempre più spesso suddetti cittadini suppliscono alle Istituzioni nelle varie emergenze relative alla tutela dell’ambiente, della flora, della fauna, etc…,

 Codesti volontari, nell’atto di svolgere tali funzioni di polizia, sono comunque tenuti a redigere delle relazioni sulle situazioni fronteggiate, ma molto spesso, stilando verbali e personali considerazioni dei fatti, travalicano oltre le loro specifiche competenze, dettate dal legislatore nell’ambito del ruolo a loro assegnato.

La funzione che tali Guardie Giurate Volontarie, si sono nel tempo assegnate nei diversi ambiti sopra citati, ha generato nel cittadino medio, una reale confusione circa l’effettivo ruolo che la normativa di settore a loro attribuisce e la reale condotta a cui gli stessi debbono pedissequamente attenersi. Evitando, così comportamenti di polizia repressiva, atteggiamento, che purtroppo molto spesso assumono nei diversi contesti territoriali.

L’occasione di approfondire quest’argomento ci è data da una recente circolare del Ministero dell’Interno (n. 557/PAS/U/009889/10089.D.GG del 28.06.2017) in cui viene sottolineato che la legislazione che disciplina la vigilanza in campo ambientale, ittica, venatoria e zoofila, non attribuisce in nessun caso la funzione di “polizia” alle Guardie Particolari Giurate Volontarie in quanto prerogativa questa esclusiva delle Forze di polizia dipendenti dallo Stato ed Enti Locali.

Si ritiene opportuno ricordare che la materia che regola il variegato mondo dell’associazionismo è molto complessa, ed è a compartimenti stagni, per cui ogni normativa speciale che introduce un qualsivoglia impiego di Guardie Giurate Volontarie, non ha tenuto conto di quanto declamato da altre leggi e non di meno dalla giurisprudenza di merito consolidata. Inoltre, ad alimentare ulteriormente la non chiarezza sull’effettivo ruolo che le Guardie Giurate Volontarie, è stato certamente anche il loro modo di operare  quasi “borderline”  che nel tempo ha assunto i caratteri tipici dei corpi di polizia, mediante l’utilizzo di terminologie, modulistiche e timbri equivoci. Un coacervo di eccezioni, accettate anche passivamente da organi sovraordinato, che sono diventate nel tempo consuetudini e quindi accettati come legali e regolari. Un equivoco che ha investito non solo cittadini ed istituzioni,  ma anche le stesse Guardie volontarie che, alcuni in buonafede, hanno ritenuto il tutto fosse in sintonia delle previsioni statali o regionali che disciplinano la materia.

Il Ministero dell’Interno, ancora una volta, con la succitata circolare, ha dovuto chiarire, mediante una sintesi delle normative di settore, la funzione pubblicistica di vigilanza delle Guardie Giurate Particolari Volontarie con riferimento ai poteri d’accertamento e sanzionatorio.

Vigilanza venatoria: – può essere svolta dai soggetti indicati dall’art. 27 della Legge quadro sulla caccia n. 157 /1992; il comma 7 dello stesso articolo attribuisce alle Province la nomina ed il coordinamento delle guardie venatorie volontarie;

vigilanza zoofila: può essere svolta dalle guardie giurate nominate con decreto prefettizio ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004 limitatamente al campo di applicazione previsto da quella legge (gli illeciti, anche penali, commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia); il comma l dello stesso art. 6 demanda il coordinamento delle attività di vigilanza in materia al Prefetto che lo esercita con le modalità previste dal D.M. 23.3.2007; può essere svolta dalle guardie zoofile nominate da organi della Regione o delle Province ai sensi di norme di legge regionali (abilitate ai compiti di vigilanza di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse che, per lo più, lo limitano al controllo del randagismo, al rispetto delle norme sull’anagrafe canina e, sovente anch’esse, alla tutela degli animali d’affezione); il loro coordinamento operativo è esercitato secondo le previsioni delle stesse leggi da organi regionali, provinciali o se del caso comunali;

vigilanza ittica (pesca nelle acque marittime): – può essere svolta dai soggetti nominati da organi regionali, provinciali o comunali, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 4/2012 sotto il coordinamento operativo delle capitanerie di porto; -vigilanza ittica (pesca nelle acque interne): – può essere svolta dai soggetti nominati dalle province e sotto il loro coordinamento operativo ai sensi dell’art. 31 del R.D. 1604/1931;

vigilanza ecologica ed ambientale: – può essere svolta dalle guardie ecologiche o ambientali volontarie nominate con il procedimento, alle condizioni e con le forme previste dalle Prefetture; non esiste una disciplina statale di tale vigilanza; –

vigilanza sul patrimonio zootecnico; – deve invece escludersi qualsiasi competenza di operatori volontari in materia di controllo degli allevamenti, essendo previsti, al loro interno, ormai solo controlli ispettivi di tipo veterinario, demandati a personale pubblico qualificato, da svolgersi secondo modalità tassative, stabilite in sede nazionale e comunitaria, che escludono accessi e verifiche da parte di personale estraneo a tale sistema e privo di specifica qualificazione professionale (v. i DD.LLggss. n. 533 e 534/1992, n. 146/2001, n. 267/2003 e n. 126/20 11, che hanno riservato i controlli in parola ad organi pubblici – Ministero Salute, Regioni, ASL – comunque diversi da Comuni e Comunità montane).

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16 Commenti

  1. per le guardie enpa i cui compiti sono indicati nel dpr 31 msrzo 1979 e che sono menzionate nella 157 e nel regolamento di polizia veterinaria?

    • Ringrazio il Sig. Poli per il quesito proposto.
      Ricordo che con il D.P.R. 31 marzo 1979 l’ENPA ha perso il carattere di persona giuridica pubblica, i suoi agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un’associazione protezionistica nazionale riconosciuta e la legge sulla caccia conferisce esclusivamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell’art. 28, della legge n. 157/92.

  2. Salve, a quanto ne so, i poteri demandati alle guardie Zoofile, nell’esercizio delle loro funzioni e attribuite dal decreto di nomina prefettizio, contemplano le funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, oltre alla qualifica di pubblici ufficiali. Se così non fosse, ne deriverebbe un controsenso data l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti di vigilanza e tutela affidategli all’interno della legge 189 del 2004, oltre ad una impossibilità d’intervento in flagranza di reato. Le verifiche relative al settore zootecnico, credo avvengono certamente in concerto con gli organi Asl e veterinari qualificati. Diverso il discorso delle classifiche guardie particolari giurate che si occupano di vigilanza di beni immobili e privati, infatti si tratta di incaricati di pubblico servizio e non pubblici ufficiali, questi ultimi sono sí privi delle funzioni di polizia giudiziaria. Saluti

  3. Gentile dott. Voccia, non la conosco ma ho comunque pieno rispetto delle sue competenze . Sono un formatore e istruttore tecnico per la sicurezza sul lavoro e nel tempo libero il Dirigente responsabile di una associazione di protezione ambientale da circa 20 anni. Non voglio criticarla ma mi permetto di scriverle per diritto alla corretta informazione, perchè trovo alcune inesattezze o comunque omissioni nel suo articolo dove peraltro noto un certo copia incolla che va a creare una informazione non totalmente esatta in materia.
    La circolare del Ministero dell’Interno (Ufficio per gli Affari, Polizia Amministrativa e Sociale) a cui lei fa riferimento, in oggetto: NOMINA DA PARTE DI UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE di operatori volontari quali “agenti accertatori eco-zoofili” con compiti di accertamento e sanzionatori delle violazioni di norme di legge in tema di protezione e tutela degli animali del patrimonio zootecnico ed ambientale”.
    da i chiarimenti ai vari U.T.G. competenti in merito ad alcune “situazioni” che hanno visto coinvolti volontari nominati da alcuni Comuni con la qualifica di agenti di “polizia zoofila” ( n.b la circolare è stata la risposta specifica in riferimento ad un quesito posto da vari U.T.G., per una situazione avvenuta in Campania.) ribadendo che i comuni non possono ne legiferare ne nominare guardie volontarie ambientali o zoofile con funzioni di polizia (per questo il Ministero stabilisce che dette guardie non hanno alcuna FUNZIONE di POLIZIA, cioè quelle nominate dai Comuni che NON hanno titolo in materia.) Per dovere di cronaca, le faccio notare che: 1) La possibilità di nomina delle guardie volontarie con particolari “funzioni di polizia” è esclusiva prerogativa del Prefetto territorialmente competente che decide le reali funzioni delle guardie previo parere del Questore rilasciando idoneo decreto di nomina conformemente al T.U.L.P.S. 1931 e s.m.i. ,la nomina di dette guardie può essere proposta da parte dell’ente competente per le guardie, Associazione, Provincia ecc..2) Tali guardie per la durata del decreto (di norma 2 anni) svolgono le funzioni BEN DEFINITE dal proprio decreto di nomina e dal proprio ordine di servizio stabilito con il Questore territorialmente competente a cui è affidata la vigilanza sull’operato della guardia. La guardia ha l’obbligo di intervenire limitatamente a quanto definito da tale ordine di servizio e NON deve essere armata. 3) Ogni guardia in riferimento al decreto di nomina svolge una funzione ben distinta, in base alla funzione la guardia può assumere la funzione di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o amministrativa, tale funzione non è permanete ma è una funzione legata al servizio e alle competenze demandate alla guardia.
    (Risposta del Ministero dell’interno ad apposito quesito) DOMANDA: QUALIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA AGENTI VOLONTARI; Le guardie ecologiche, ittiche, venatorie, volontarie facenti parte di associazioni riconosciute posseggono la qualifica di agenti di p.g. e polizia amministrativa e sono pubblici ufficiali?
    RISPOSTA
    Solo una disposizione ad hoc in tema di giurisdizione e di norme processuali, come quella, fondamentale, contenuta nell’art.57 c.p.p. può attribuire ad un soggetto, sia pure investito dei poteri di vigilanza e controllo, la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria e le correlative funzioni. In mancanza di una siffatta disposizione legislativa, le guardie volontarie non possono essere considerate agenti di polizia giudiziaria. Allo stato della vigente normativa, solo alle guardie volontarie ittiche (ai sensi dell’art.31 del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604, e dell’art.22 della legge 14 luglio 1965, n.963) e zoofile (ai sensi dell’art.6, comma 2 L.n.189/2004) è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria limitatamente alle proprie funzioni identificate dal decreto di nomina prefettizio e al proprio ordine di servizio concordato preventivamente con il Questore territorialmente competente che si occuperà di vigilare sull’operato delle guardie. 4) le guardie possono operare solo in accordo e sotto la diretta vigilanza del Questore che potrà decidere quali limitazioni ulteriori imporre al personale volontario e non potranno operare di libero arbitrio ma coordinate dal Questore competente.
    Un altro quesito posto al Ministero dell’interno era un PARERE SULLA Legge 189/2004 art. 6 comma 2
    in merito a quale tipo di riconoscimento intende la legge per ottenere il decreto di guardia zoofila dal Prefetto.
    RISPOSTA
    In un contesto coerente e coordinato con la normativa in materia, si ritiene che le guardie particolari giurate riconosciute dal Prefetto ai sensi della disciplina recata dalla legge n.189/2004, debbano intendersi quelle appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute definite come tali da leggi statali e/o regionali.
    Le guardie Venatorie (Caccia) e Ambientali (rifiuti e flora) non sono da considerarsi in alcun modo agenti di Polizia giudiziaria ma agenti di polizia amministrativa conformemente al decreto di rilascio (Provinciale) e al proprio ordine di servizio.
    Le chiedo scusa ma mi ripeto ho preferito precisare la cosa non per polemica nei suoi confronti ma per puro diritto alla corretta informazione.
    Cordialmente Luca Tonellotto.

    • Gent.mo dottor Tonellotto, La ringrazio vivamente per l’attenzione che ha voluto dedicare all’articolo che ho fornito sull’argomento del “coacervo” normativo che regola le funzioni delle Guardie Giurate Volontarie (Ambientali, Venatorie e Zoofile). A tal proposito, le manifesto la mia più sincera ammirazione per l’ interesse che Lei dimostra di avere sulla materia, nonché per la sua ultraventennale esperienza.
      Il mio personale contributo, come Lei ha potuto constatare, nasce dalla riflessione della Circolare del Ministero degli Interni del 28.06.2017, di cui nel seguito dell’articolo ne riportavo fedelmente i punti salienti.
      Ebbene, nella sua lunga e particolareggiata esposizione, pubblicata dalla redazione di P.A.sSiamo, posta in calce alla mia, Lei tende a perfezionare in profondità alcuni punti da me trattati, tra l’altro non confutando il profilo da me tracciato.
      In conclusione, sento la necessità di voler puntualizzare il reale spirito di cui il mio articolo è permeato che ha la sola pretesa di fare sia una puntuale disamina della complessa materia, offrendone una facile lettura, come è abituale costume della rivista che accoglie tali argomentazioni, al fine di evitare che le Guardie Giurate Volontarie vengano indotte in errore proprio da chi ritiene di sapere.
      Un saluto cordiale

  4. Buongiorno,
    Lei riassume le materie in una pagina, e in poche righe ovviamente si affronta la questione in modo generico.

    Vi sono in questa pagina molti elementi, infatti le questioni trattate sono svariate, ad esempio i compiti delle guardie, le qualifiche e i relativi poteri, e come detto anche da Lei le varie normative si accavallano tra loro.

    La circolare del Ministero dell’Interno del 28 Giugno 2017 cerca di fare chiarezza, ma a volte la stessa non considera i molti elementi di “devolution” che sono stati operati da parte dello stato agli enti locali, non solo se una volta il pubblico ufficiale era inteso come un pubblico dipendente, negli ultimi anni il pubblico ufficiale può essere anche un dipendente privato ebbene sì, e la qualifica di Polizia se una volta poteva ben essere accostata solo a dipendenti statali e/o di enti locali, ora non lo è più ed è la stessa legge che prevede questo.

    Dal dizionario Polizia: “Oggi la polizia si può definire “quella parte dell’attività della pubblica amministrazione, che ha per oggetto la conservazione dell’ordine pubblico, della sicurezza e della pace sociale”. La polizia, intesa in questo senso, è propriamente la polizia amministrativa, dalla quale resta distinta, sebbene in parte esercitata dai medesimi organi, la polizia giudiziaria: quest’ultima fa parte della funzione punitiva, in quanto mezzo all’esercizio della medesima ossia della giustizia penale. Dalle cose dette risulta quali forme può assumere l’attività di polizia: a) un’attività di osservazione rivolta ad accertare che nessuna delle azioni, in uno o in altro modo vietate, venga in fatto esercitata; b) un’attività discrezionale di autorizzazione, di divieto o di comando, per rimuovere o per imporre quelle limitazioni che non sono imposte in modo assoluto; c) un’attività di coercizione, per attuare contro i trasgressori le limitazioni che non vengano osservate spontaneamente.”

    Se negli altri paesi i compiti e i poteri di Polizia sono stati sì integrati con volontari ma sono rimasti sempre nell’alveo pubblico, in Italia sono stati delegati, tali poteri di Polizia, ai privati e ai volontari anche non appartenenti al personale pubblico, questo ha dato adito a varie interpretazioni di vario livello.

    La domanda vera è può discendere la parola Polizia dalle relative funzioni di Polizia, può essere un operatore semplice “Guardia” (che poi la stessa Polizia di Stato ad ordinamento civile, una volta era chiamata Guardia e ancora oggi qualcuno le chiama “Guardie”), avendo funzioni di Polizia (anche se magari limitate per materia)?

    Una volta anche la Polizia Municipale si chiamava “Guardia” e svolgeva un servizio di vigilanza urbana, i vigili di allora erano Poliziotti?

    D’altronde anche la Guardia di Finanza, che sono Poliziotti eppure si chiama “Guardia”…

    Mi trova d’accordo che se un operatore appartiene alle Guardie venatorie abbia i segni distintivi di Guardia venatoria e/o vigilanza venatoria, essendo quella la sua materia, come per il resto i finanzieri hanno scritto appunto Guardia di Finanza e non Polizia finanziaria.

    Detto questo però va da dire che se un ente con i poteri ormai delegati vuole creare un servizio di Polizia Amministrativa (se pur limitato nella materia) dando non solo la singola funzione di polizia amministrativa, ma proprio aggiungendo tale qualifica come nome in più da portare alla pubblicizzazione, in questo non vi è nulla di illecito, infatti il nome Polizia non è esclusivo di forza di Polizia Statale ma ormai è anche impiegato localmente tra gli enti pubblici.

    In conclusione faccio notare che non solo le funzioni di Polizia sono state delegate e demandate a volontari, ma anche a privati non facente parte della pubblica amministrazione (come anche confermato da numerosissime sentenze).

    Faccio notare inoltre come ultima cosa che la vigilanza ecologica/ambientale per avere una valenza di Polizia e di controllo deve essere comunque normata dalle Regioni NON potendo essere in questo caso valida il solo riconoscimento dell’associazione.

    Un saluto

  5. Dott. Voccia volevo farle due domande. La prima fa riferimento alle guardie ambientali molte associazioni di volontariato si presentano in prefettura richiedendo la qualifica di guardie ambientali pur sapendo che è necessario L iscrizioni al ministero dell ambiente da parte dell associazione a cui segue eventualmente il decreto ma queste sfoggiano iscrizioni ad albi regionali con convenzioni ambientali creando non pochi problemi in quanto nella confusione non è chiara se fare riferimento alla regione o al ministero.
    Il secondo dubbio fa riferimento alle guardie volontarie in genere venatorie,ittiche zoofile ecc se possono svolgere durante le feste esempio il carnevale di un comune o di un santo patrono servizio di afflusso della gente, lo possono fare perché volontario o se si tratta di guardia ittica per esempio può occuparsi solo di quel settttore. Quali sono le disposizioni ministeriali di riferimento? Grazie anticipatamente

    • Gent. sig. Salvatore,
      lei molto probabilmente sta facendo riferimento alle Guardie Ambientali Volontarie, istituite con propria legge da alcune Regioni (nella maggior parte delle Regioni tali guardie sono chiamate Guardie Ecologiche Volontarie).
      Per ciò che attiene alla sua domanda, il riferimento – a mio modesto avviso – fa fatto alla “legge regionale” istitutiva delle G.A.V. (o G.E.V.), stante la circostanza che – come correttamente affermato nel suo articolo dal dott. Voccia – “non esiste una disciplina statale di tale vigilanza”, se non un timido riferimento nell’art. 27, comma 2 (vedi ultima riga), della legge n. 157/1992.
      La legge regionale istitutiva di riferimento preciserà altresì “se” l’associazione richiedente deve possedere il requisito di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986, da lei citato.

      Cordiali saluti

  6. Buongiorno, vorrei sapere se una guardia ambientale possa intimare alt con paletta, chiedere documenti, e fax redigere le firmare l’autocertificazione in merito agli spostamenti in tempo di coronavirus…tra l’altro con atteggiamento da sceriffo da farwest… spero in una risposta che mi chiarisca il mistero
    Grazie, Vera

  7. Buon giorno.Ho letto con Attenzione…noto che ci sono diverse aule di Tribunali al di la’ del veri.Noto anche in alcuni passaggi che non ci sono conoscenze e delle contraddizioni giuridiche.Uno che aveva fatto chiarezza in tutto questo marasma prima che si arrivasse alla legge 189/2004 dove ci sarebbe da duscytere a fondo su quel anche…fu il Presidente dell’ ANPANA PierVittorio Fiorelli negli anni ’86 e seguenti fkrnendo a chicchesia comlreso il Ministero dell’Interno delle dettagliate messe in evudenza e sostenendo nel co temlo alcuni passaggi sulla posizione giuridica delle guardie particolari giurate zoofile nominate da Questi anche chi e’ in poossesso di fale titolo non rientrerebbe assolutamente nel disposto delle GPG che cosa c’Enteano Questi con le GPG degli Istituti di Vigilanza privata E rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio? Potete indicarmi al contrario dell’art. Che permette al P.U. ( che io non mi azzarderei ma ricorrere vista l’attuale situazione che d’ venuta a crearsi in Italia) l’uso leggitimo delle armi? Comunque visto che noto molta confusion3 in questo campo da 35 anni a questa parte e visto le innumerevoli sentenze a favore della maggior parte di chi opera in questo disgraziato e sventurato campo mi permetto di segnalare quanto dichiara il Presidente della FEDER G.E.Z. Avv. PIETRO GHINASSI IN QUANTO HO POTUTO NOTARE in base alla mia modestissima attività trentacinquennale se non più anche come uno dei primi Guardie zoofile ENPA anni ’90÷’93 che sia uno dei pochissimi GURU assieme al Presidente della ICARO ODV a capire molto più di me e di qualcun altro…mi scuso per la mia schiettezza per la quale mi sono creato molti nemici …ma sempre me ne sono uscito a testa alta andando così a rafforzare la posizione giuridica di ogni guardia appartenente alle diverse centinaia di Associazioni che operano nei vari campi di questo bello,appassionante ma ipocrita campo del volontariato che si opera a favore dell’ Ambiente,protezione animali o vigilanza zoofila..

  8. Buongiorno. Vorrei sapere se una G.G.V. ittica può effettuare servizi di vigilanza in abiti borghesi oppure deve sempre indossare la divisa.
    Grazie

    • Gentile Sig. Luigi, la ringrazio di aver formulato questo quesito che permette  di fare chiarezza in un campo di ampio interesse.
      La guardia giurata volontaria espleta il servizio solo se comandato e autorizzato dall’associazione di appartenenza o da altro ente se previsto. Durante l’espletamento del servizio, la guardia giurata volontaria indosserà l’uniforme approvata con decreto prefettizio, secondo la previsione degli artt. 230 e 254 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S.

      • La ringrazio per la risposta ma la domanda era un po’ diversa. Infatti chiedevo se si potesse farlo in abiti borghesi per poter combattere il bracconaggio

  9. L’ASSOCIAZIONE ANPANA, ESSENDO FORMATA DA VOLONTARI, NON PENSO POSSA AVERE IN SE L’AUTORITA’ CONFERITA ALLE FORZE DI SICUREZZA PUBBLICHE LE QUALI ESERCITANO LA LORO AUTORITA’ ANCHE IN FORZA DELL’ARMA CHE PORTANO. IN SOSTANZA CHE POTERE HANNO QUESTE ASSOCIAZIONI, IO PENSO QUELLO DI SORVEGLIARE E DI SEGNALARE AI CORPI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE EVENTUALI INFRAZIONI MA NON ANCHE QUELLA DI ELEVARE MULTE O PROCEDERE ALL’IDENTIFICAZIONE DI PERSONE. COSA NE PENSA?

  10. Ma quale articolo del TULPS recita che,la divisa o mantellina dev’ essere autorizzata x essere indossata dalle Prefetture? Cosa c’ entra il rilascio di questa nomina nell’ anno 2021?
    Mi auguro che giorno 11 p.v., le associazioni che, hanno chiesto di essere ricevuti ( ci credo poco nella buona riuscita di presentare a Questi un intelligente emendamento x fare togliere quell’ anche e non solo)riescono a concludere qualcosa..

  11. Gentilissimi, mi è capitato un caso molto increscioso. Un mio vicino al parco con il cane un poco in sovrappeso, una guardia eco-zoofila gli ha intimato di fare gli esami del sangue adducendo un pretesto che il cane secondo lui non stava bene, (falso) perché era sdraiato. Preciso che il cane è trattato meglio di un figlio ed è in regola con tutto. Il veterinario annualmente gli fa tutte le vaccinazioni e i controlli previsti. Questa ha preteso gli esami a tutti i costi, allorché hanno chiamato il veterinario che gli ha confermato la visita annuale. Questa non contenta vuole un certificato dal veterinario che attesti che il cane sta bene. Vorrei sapere se è nelle sue facoltà. Visto che nei regolamenti non trovo una disposizione del genere. Grazie

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