Il potere di disapplicazione del giudice ordinario in materia di sosta a pagamento.

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Un signore proponeva innanzi al giudice di pace di Siracusa opposizione ad un verbale d’accertamento, per non aver effettuato il pagamento della sosta della propria autovettura in un’area soggetta a tale onere. Accolta l’opposizione, il comune di Siracusa proponeva appello davanti al Tribunale locale, che con sentenza n. 474/12 respingeva l’impugnazione. Osservava il Tribunale che correttamente il giudice di primo grado aveva sindacato la legittimità dell’affidamento del servizio di parcheggio con tariffa oraria alla … s.r.l., disapplicando, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, il relativo provvedimento n. 406 del 22.11.2001 della giunta municipale, perchè non preceduto da un’apposita delibera del consiglio comunale. Osservava che tale delibera della giunta costituiva il primo atto dell’iter procedimentale sfociato nel provvedimento finale istitutivo della sosta a pagamento, immediato presupposto della sanzione amministrativa oggetto del provvedimento opposto. Il Comune di Siracusa non si dava per vinto e proponeva ricorso in Cassazione, affidato ad un solo motivo: “violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, terz’ultimo comma, “nel suo coordinamento” con la L. n. 2248 del 1865, all. E. Deduce al riguardo che il provvedimento disapplicato (delibera della giunta municipale n. 406 del 22.11.2001), avente ad oggetto l’affidamento ad una società privata del servizio di sosta a pagamento, non costituisce atto presupposto dell’irrogazione della sanzione. Richiama a sostegno Cass. S.U. nn. 5705/90 e 116/07, rese in fattispecie analoghe, per cui il giudice ordinario può sindacare, ai fini della disapplicazione, il provvedimento presupposto solo se integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione.

Da qui la decisione:

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, nel relativo giudizio il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, laddove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta. (Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-07-2016, n. 13659)

Cassazione con rinvio delle due precedenti sentenze di merito e soddisfazione per il Comune di Siracusa.4-sogni-grandi-degli-uomini

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