Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Salvini, con la Circolare del 20 novembre 2023, n. 298, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23/11/2023), ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nel sotto soglia U.E.
Il MIT ha cercato di dirimere i dubbi interpretativi dell’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 sorti, dopo la sua entrata in vigore, in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie negli affidamenti sotto soglia comunitaria.
Dalla lettura dell’articolo 50 del d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’ affidamento sotto soglia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, facendo “salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro” per le procedure negoziate senza bando per lavori sopra al milione di euro, .sembrerebbe che tali procedure siano obbligatorie, comportando un divieto di utilizzare le procedure ordinarie. Nel linguaggio delle legge, come sappiamo, l’indicativo presente assume un valore imperativo. Il vecchio codice all’art. 36, prevedeva invece la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” per tutte le tipologie di affidamenti sotto soglia comunitaria
La Circolare del Ministro, dopo aver riportato il testo dell’art. 50, evidenzia che “ Attraverso tali disposizioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuita’ con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerita’ e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice.
Queste disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestivita’.
Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita’. Esso e’ perseguito nell’interesse della comunita’ e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
Al contempo, viene fatta salva la possibilita’ di ricorrere alle procedure ordinarie. Pertanto, va ribadito che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialita’, di non discriminazione, di pubblicita’ e trasparenza, di proporzionalita’ e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.
Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza. In considerazione di quanto esposto, si ribadisce che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.”
Dalle parole della circolare emerge quindi che le Amministrazioni sono libere di scegliere la procedura di affidamento che ritengono più opportuna, ma che, per ragioni di efficienza, nelle gare sotto soglia dovrebbero preferire le procedure semplificate.