POSSITILITA’ DEL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE NEL SOTTOSOGLIA U.E. – CHIARIMENTI DEL MIT.

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Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Salvini, con la Circolare del 20 novembre 2023, n. 298, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23/11/2023), ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nel sotto soglia U.E.

Il MIT ha cercato di dirimere i dubbi interpretativi dell’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 sorti, dopo la sua entrata in vigore, in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie negli affidamenti sotto soglia comunitaria.

Dalla lettura dell’articolo 50 del d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’ affidamento sotto soglia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, facendo “salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro” per le procedure negoziate senza bando per lavori sopra al milione di euro, .sembrerebbe che tali procedure siano obbligatorie, comportando un divieto di utilizzare le procedure ordinarie.  Nel linguaggio delle legge, come sappiamo, l’indicativo presente assume un valore imperativo. Il vecchio codice all’art. 36, prevedeva  invece la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” per tutte le tipologie di affidamenti sotto soglia comunitaria

 La Circolare del Ministro, dopo aver riportato il testo dell’art. 50, evidenzia che “ Attraverso  tali  disposizioni,  il  nuovo  Codice  dei   contratti pubblici ha inteso, in continuita’ con le semplificazioni  introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto  delle  quali  possono  essere  utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le  esigenze  di  celerita’  e semplificazione  nella  selezione  dell’operatore  economico,   fermi restando i principi fondamentali del Codice.

  Queste disposizioni costituiscono applicazione  del  principio  del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro,  alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con  la  massima  tempestivita’.

 Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore  dei  contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di  efficienza,   efficacia   ed   economicita’.   Esso   e’   perseguito nell’interesse  della  comunita’  e  per  il   raggiungimento   degli obiettivi dell’Unione europea.

  Al contempo, viene fatta salva la possibilita’  di  ricorrere  alle procedure ordinarie. Pertanto, va ribadito che l’art.  48,  comma  1, del  Codice,  sulla  disciplina  comune  applicabile   ai   contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio  del  risultato  tutti  i principi contenuti nel titolo I della Parte I  del  Primo  Libro  del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso  al mercato degli  operatori  economici  nel  rispetto  dei  principi  di concorrenza, di imparzialita’, di non discriminazione, di pubblicita’ e trasparenza, di proporzionalita’ e il principio della fiducia,  che valorizza  l’iniziativa  e  l’autonomia  decisionale  dei  funzionari pubblici.

  Tale richiamo conferma che le procedure  del  sotto-soglia  saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo,  del  principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I,  Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento  attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.    In  considerazione  di  quanto  esposto,  si   ribadisce   che   le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate  ed applicate nel solco dei principi e delle regole  della  normativa  di settore dell’Unione europea, che in particolare  richiama  gli  Stati membri  a  prevedere   la   possibilita’   per   le   amministrazioni aggiudicatrici  di  applicare  procedure  aperte  o  ristrette,  come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.

Dalle parole della circolare emerge quindi che le Amministrazioni sono libere di scegliere la procedura di affidamento che ritengono più opportuna, ma che, per ragioni di efficienza, nelle gare sotto soglia dovrebbero preferire le procedure semplificate.

CIRCOLARE MIT 298 DEL 2023

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