Opposizione alla “intimazione di pagamento”: segue il rito ex art 615 cpc, innanzi al giudice di pace, anche se la cartella ed il verbale erano stati, a suo tempo, annullati.

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Nonostante fosse stato annullato il verbale che aveva accertato l’originaria violazione alle norme del codice della strada e tale sorte fosse toccata anche alla “cartella esattoriale”, per qualche motivo non desumibile dalla lettura della sentenza, il concessionario per la riscossione emette “intimazione al pagamento” per la stessa causa.
Non c’è dubbio, pertanto che sia patente la necessità di annullare tale dato privo di ogni legittimo presupposto.
Così, la persona toccata da questa esecuzione coattiva ingiustamente messa in opera, insorge innanzi al Tribunale ordinario, ma questi declina la sua giurisdizione in favore del giudice di pace. La ricorrente promuove per cassazione ma si vede respingere il ricorso: bene ha fatto, secondo Cass. Civ. Sez. Sesta, n°3283 del 18 febbraio 2015, il giudice di prime cure a rimettere le parti innanzi al giudice di pace.
Si lamenta la ricorrente che proprio l’intervenuto annullamento dei presupposti della “intimazione” comporta il diritto a far dichiarare la nullità della predetta “intimazione” ed il diritto al risarcimento del danno per il ricorrente e pertanto radichi una diversa competenza.
La Cassazione, di contro, afferma la correttezza dell’operato del giudice d merito, affermando che “la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili alle violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell’opposizione al verbale di accertamento de alla cartella esattoriale presupposti, anche quando venga fatto valer un precedente giudicato di annullamento di questi ultimi atti, poiché si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.”

 

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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