Ubriaco in bici punibile su piani multipli…. molto lavoro, poca punizione.

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la Cassazione torna a confermare un principio già declinato in passato e recensito su queste pagine (Ubriaco in bicicletta, penalmente responsabile ex art 186 CdS; la Cassazione lo conferma.) Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV Penale,  depositata lo scorso 28 aprile 2015, e rubricata al numero n. 17684. 

La sentenza ci consente di mettere in relazione l’articolo 186 del codice della strada con l’articolo 688 cp che, come i lettori ben sapranno, almeno con riguardo alla previsione del comma 1, fu depenalizzato dal D.Lgs 507/1999 (Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro).

In buona sostanza, in disparte il tema già conosciuto della punibilità (ex art.186 cds) della conduzione in stato di ubriachezza di una bici, la sentenza ci rammenta che la norma codicistica convive con la punibilità ai sensi del classico 688 cp, troppo spesso dimenticato dalle forze di polizia.

Procediamo quindi con ordine:

A) PORTARE LA BICI UBRIACHI E’ PUNITO DAL CODICE DELLA STRADA (e questo “ci si sa”).

Con la sentenza menzionata, la sezione si riporta alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2002, in cui venne affermato che: “Se è vero che la reazione dell’ordinamento giuridico, allorchè si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, svolge, talora, effettive funzioni cautelare, in quanto le misure rimediano nell’immediato ad uno stato di pericolo concreto – ad es., ritiro della patente a chi sia colto a guidare in stato di ebbrezza – è incontestabile che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall’art.186 cod. strada fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente. In questi casi, l’agente che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che l’autore della violazione non circoli, in quel momento, con quel veicolo, potrà avvalersi, a fini cautelare, di altri ipotizzabili sussidi, ma non del ritiro della patente e ciò per la decisiva ragione che la privazione della patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione con quel veicolo con il quale è stata commessa la violazione, non essendo previsto, per la guida dello stesso, il possesso della patente”(Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002).

Da ciò, il collegio, desume la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta indipendentemente dall’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata.

Si deve, dunque, ribadire che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità dei mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (Sez. 4, n. 4893 dei 22/01/2015).

B) IL REATO DI “GUIDA SOTTO L’EFFETTO DELL’ALCOL” CONCORRE CON LA PREVISIONE DELL’ARTICOLO 688 CP. 

Giova, in proposito, ricordare quanto affermato sin dal 1995 dalle Sezioni Unite dalla Suprema Corte in merito alla contravvenzione di ubriachezza punita dall’art.688 cod. pen., che concorre con il reato di guida in stato di ebbrezza punito dall’art.186 cod. strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme (Sez.U, n. 1299 dei 27/09/1995, dep. 1996); insomma, rilevanza amministrativa (comma 1) o penale (comma 2) dell’illecito di cui all’articolo 688 cp, la Cassazione ci dice che tra detto articolo e l’articolo 186 cds non c’è relazione di specialità.

C) PARTICOLARE TENUITA’ ED EFFETTI PRATICI.

Doveroso denunciare e contestare anche la sanzione amministrativa; non ci gasiamo, però! L’effetto delle recenti novellazioni (D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28) -correttamente e sensatamente, occorre dire- incide sul fatto che il malcapitato ubriacone, avrà poco a patirne dalla Giustizia Penale.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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