Sanzioni Amministrative in edilizia? Pian pianino nel portare tutto nel solco della L.689/1981

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Un Comune Emiliano ebbe ad ingiungere la demolizione di un manufatto edilizio e la successiva (all’inottemperanza) acquisizione al patrimonio comunale del predetto immobile, conformemente alla disciplina normativa vigente.

Caso volle, tuttavia, che nelle more della procedure trapassasse a miglior vita il proprietario del predetto bene, gravato da un ordine di demolizione a lui solo notificato.

Qui intervenne la presunzione degli eredi (e l’avventatezza dell’avvocato) che, azzardando un richiamo alla Legge 689/1981, specie con riguardo alle previsioni dell’articolo 7 disciplinante l’effetto estintivo delle sanzioni amministrative per morte del trasgressore, già non ebbero buona sorte nel far annullare l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione dell’immobile, da parte del TAR bolognese.

Nonostante questa prima battuta d’arresto, le parti si sono intestardite e sono arrivate alla proposizione dell’appello, sostanzialmente insistendo sul medesimo motivo.

Il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-04-2015, n. 1927) ha così rigettato il ricorso in appello ed ha declinato, con chiarezza, un principio, da sempre condiviso in dottrina:

… come avviene in materia edilizia, la misura dell’ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che consegue all’accertamento del carattere illegittimo di un manufatto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha carattere reale in quanto è volta a ripristinare l’ordine prima ancora materiale che giuridico, alterato a mezzo della sopravvenienza oggettiva del manufatto, cioè di una cosa, priva di un giusto titolo: non già a sanzionare il comportamento che ha dato luogo a quella cosa (al che presiede, piuttosto, la fattispecie penale dell’art. 44 del DPR 380/2001). Ne consegue, a ben vedere, che la stessa qualificazione di ‘sanzione’ della misura ripristinatoria è impropria, perché non si tratta di sanzionare, cioè di punire, un comportamento, ma solo di adottare una misura di ricomposizione dell’ordine urbanistico quale si presentava, e che ha di mira solo l’eliminazione degli effetti materiali dell’avvenuta sua ingiustificata alterazione. L’ablazione che può conseguire all’inadempimento dell’ordine di demolizione concerne un effetto anch’esso della stessa natura, perché con l’acquisizione al Comune l’ente pubblico può facilmente dar luogo alla realizzazione di quel ripristino a spese dei responsabili: ovvero, compensativamente – e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali – destinare la cosa stessa a soddisfare prevalenti interessi pubblici (art. 31, comma 5). Per questa ragione, la misura demolitoria è opponibile anche a soggetti estranei al comportamento illecito (ad es. gli eredi o aventi causa dell’autore dell’abuso).Per tal genere di misure riparatorie a carattere reale, non è dato dubitare, per costante, consolidata e risalente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, VI, 7 aprile 2014, n. 3392; 10 febbraio 2015, n. 708), della trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione ripristinatoria insita nell’ordine di demolizione dell’opera abusiva”.

Insomma, a noi piace (per formazione e deformazione professionale) l’idea della ricaduta delle sanzioni edilizie nel solco della Legge 689/1981; tuttavia questa piacevolezza attiene alle sanzioni “in senso stretto” e non alle misure ripristinatore che, come lo stesso articolo 12 della Legge menzionata, sono “intrinsecamente incompatibili” con la struttura della stessa 689/1981.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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