Chi adotta gli atti in materia di Polizia Amministrativa in Comune?

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Chi adotta gli atti in materia di Polizia Amministrativa in Comune?

Una domanda molto vecchia, con risposta scontata, potrebbe arguire qualcuno. Tuttavia, se è vero, com’è vero, che i Giudici ancora si debbano occupare di tale dilemma in questi anni, vuol dire che la questione non può dirsi pacificata.

Riporto alla memoria del lettore la sentenza Cons. Stato Sez. V, 23/10/2014, n. 5251 a mente della quale: Il Sindaco è soggetto che “sovraintende” all’esercizio delle funzioni in materia di ordine e di pubblica sicurezza rientranti nell’ambito degli artt. 9 e 19 del D.P.R. 616 del 1977; tale suo ruolo non implica per il Sindaco medesimo l’incombenza di emanare gli atti di polizia amministrativa ma il suo personale controllo dell’operato del personale comunale che viene a ciò preposto, con la conseguente sua assunzione di una responsabilità “in vigilando”. Si impone quindi alle amministrazioni comunali di adottare modelli organizzativi nei quali anche i provvedimenti di polizia amministrativa locale contemplati dal R.D. 773 del 1931 (TULPS) siano ricondotti alle competenze gestionali dei dirigenti ovvero dei soggetti investiti di funzioni apicali ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), salvo restando il diretto controllo del Sindaco sul loro operato”.

Che meraviglia il passaggio:Si impone quindi alle amministrazioni comunali di adottare modelli organizzativi nei quali anche i provvedimenti di polizia amministrativa locale contemplati dal R.D. 773 del 1931 (TULPS) siano ricondotti alle competenze gestionali dei dirigenti ovvero dei soggetti investiti di funzioni apicali ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), salvo restando il diretto controllo del Sindaco sul loro operato”.

La sentenza epigrafata è fortemente innovativa, ad avviso di chi scrive, nel seguente passo: “La disciplina ora riferita costituisce per certo norma di principio in tal senso, e non può essere pertanto contraddetta da norme di contenuto antitetico tali da comportare una “riattribuzione” di tale pur “nuova” competenza gestionale all’organo di indirizzo politico, se non a pena della violazione del principio fondamentale dell’ordinamento che assicura la separazione tra il livello di indirizzo politico e quello propriamente amministrativo (cfr. art. 4 e ss. del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche)”.

In pratica il Consiglio di pare pervenire al superamento di quella interpretazione testuale che veniva fatta da alcuni TAR che attribuivano peso a quelle discipline peculiari di Polizia Amministrativa che, innovate dopo il D.lgs 267, parlavano ancora espressamente di Sindaco, quale soggetto competente ad adottare gli atti. Qui, di contro, si afferma “una strana sorta di superiorità concettuale della norma generale”, per sua derivazione da un principio costituzionale di separazione tra politica e gestione.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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