Il pagamento in misura ridotta in materia di sanzioni edilizie? Ammissione dubbia e limitata ad alcune fattispecie; mai comunque per il contributo di costruzione ritardato.

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Il tema dell’applicazione della 689/1981 alla materia edilizia ci sta occupando molto, di recente.

Nei giorni scorsi si è osservato come (con sentenza n°5550/2014) la legge 689/1981 si sta facendo strada in materia.

Molto spinoso resta il tema della possibile applicazione dell’articolo 16 della Legge 689/1981 e –come già evidenziato in precedenti pubblicazioni- almeno con riguardo alle sanzioni amministrative afflittive, esso è stato ammesso (sebbene con una punta di sconcerto, il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 430 del 24 febbraio 2006, ha confermato la legittimità della scelta compiuta dall’amministrazione di ammettere, per il caso di violazione dell’articolo 37 TUED., al pagamento in misura ridotta della somma di Euro 1.032, ritenendo compatibile “l’applicazione analogica” dell’articolo 16 della l. 689/1981 alla materia edilizia).  

Il PMR non è ammesso, di contro per sanzioni atipiche, come quelle considerate dall’articolo 42 TUED.

Con ricorso n°2440/2013, taluni ricorrenti insorgono contro un’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milano. Ingiunzione relativa al ritardato pagamento del contributo di costruzione.

Nel ricorso (tra l’altro) si sostiene l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione per ritardato pagamento del contributo ai sensi dell’art. 42 del DPR 380/2001 – sanzione contenuta nell’ingiunzione impugnata – per omessa applicazione dell’art. 16 della legge sulla depenalizzazione n. 689/1981, articolo che consente l’oblazione degli illeciti amministrativi mediante il pagamento di una somma fissata con riferimento ai limiti edittali della sanzione pecuniaria.

 

Secondo la sentenza del TAR Lombardia (Sez.II) n°2655, depositata il 5 novembre 2014, la predetta censura è priva di pregio, “in quanto alla disposizione dell’art. 42 del DPR 380/2001, per la propria specialità, non pare applicabile la particolare procedura di ordine generale di cui all’art. 16 citato, attesa anche la previsione dell’art. 12 della legge 689/1981 (norma in forza della quale: <<Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito…>>) e la disposizione dell’art. 42 si pone in rapporto di specialità rispetto alla prescrizione di ordine generale. Si aggiunga altresì che l’art. 16 presuppone, per la sua concreta applicazione, la comminatoria di sanzioni la cui misura oscilla fra un limite minimo ed uno massimo, mentre le sanzioni di cui all’art. 42 sono stabilite in misura fissa”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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