La recente decisione della Corte di cassazione (18 novembre 2014) consistente nella sentenza n°24472/2014, sebbene pronunciata in materia di responsabilità civile, implica un notevole riverbero sul codice della strada, posto che essa afferma: “In tema di investimento pedonale, la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente”.
Nel caso di specie, un pedone era stato investito da un ciclomotore ed era stata, pertanto proposta azione risarcitoria nei confronti del conducente (rectius.: dei suoi genitori, posto che questi era minorenne all’epoca del fatto) e della compagnia assicurativa. In entrambi i giudizi di merito venne dichiarata la sussistenza del concorso di colpa.
Ritenendo che la colpa dovesse essere ascritta solo al conducente, il pedone investito ricorreva in cassazione.
Il Collegio ha evidenziato che:
“nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l’art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest’ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo; (b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro”.
In caso di investimento di pedone che attraversi fuori dalle strisce poste a meno di 100 metri dal luogo di attraversamento della carreggiata, la rilevazione di questa condotta va sempre compiuta (peraltro con precipuo sanzionamento), poiché le responsabilità, in questo caso, quanto meno, restano bilanciate e contemperate anche in sede civilistica.
Una pronuncia che, sebbene non faccia mai menzione dell’articolo 141 del codice della strada, evidenzia come siano i canoni del comma 2 della predetta norma a fungere da modulatore della corresponsabilità tra conducente e pedone investito.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo