Accesso agli atti della ditta concorrente al progetto tecnico ed all’offerta economica della ditta aggiudicataria: ammissibilità e prevalenza dell’interesse difensivo sulla presunta segretezza.

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Si rafforza e consolida, nella giurisprudenza amministrativa -nel bilanciamento degli interessi relativi ai procedimenti di accesso agli atti di gara- la linea della prevalenza al diritto di conoscere, rispetto alla dedotta riservatezza.

Il Tar Lazio, con ordinanza 26/01/2015, n. 1410, ha ammesso all’accesso pieno e non limitato alle mera visione, senza estrazione copie, una ditta concorrente che voleva conoscere, dalla stazione appaltante, offerta economica e progetto di gestione. 

A nulla vale opporsi (e male fa la stazione appaltante ad aderire a tale opposizione) all’accesso, quando questo ha natura “difensivo” e non si dimostri, in  maniera puntuale quale sia la rilevanza della segretezza a fini tecnici o commerciali.

In altri termini, in materia di accesso ai documenti presentati da un partecipante ad una gara d’appalto il  D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 ha introdotto un’ipotesi di speciale deroga alla disciplina di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta in modo da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato (cfr. T.A.R. Lecce, III Sezione, 13 settembre 2013 n. 1928).

Tuttavia, né l’art. 13 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, né l’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 prevedono che l’accesso difensivo, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, può essere circoscritto dall’Amministrazione alla sola visione, senza estrazione di copia.

Di conseguenza è illegittima la limitazione alla sola visione degli atti nei confronti del soggetto che abbia interesse a conoscere la documentazione amministrativa per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2005 n. 6524 e T.A.R. Bari, Sez. I, 25 febbraio 2010 n. 678).

 

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

 

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