Il potere sanzionatorio, non deve essere ispirato da logica patrimoniale captatoria, ma dallo scopo di tutela della sicurezza stradale. Cass. Civ. 5997/2014.

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Ci sono delle pronunce giurisdizionali che, talvolta, passano ingiustamente sotto silenzio. E’ il caso di Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 14-03-2014, n. 5997 che, tra le sue pieghe nasconde una perla di ermeneutica giuridica che va presa in considerazione più che dai sanzionati, dalle Amministrazioni da cui dipendono gli accertatori. Questo il passaggio -a mio modo di vedere- rilevante: “ il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.

Mi rendo conto che simili parole faranno “storcere il naso” a quanti si sentano perseguitati dal Legislatore che -dal 2007 in poi- ha innalzato il livello di informazione preventiva relativa alla collocazione dei dispositivi automatici di accertamento della velocità, ma è pur vero che “la Legge è la Legge” pertanto, mai privati del diritto di criticarla, alla fine va applicata con onestà intellettuale. L’ordinanza 5997/2014 pare voglia ispirare siffatta “onesta accettazione delle regole” e normalizzare il senso del “segnalato e ben visibile” voluto dal comma 6 bis dell’articolo 142 del codice della strada: “la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A”.

L’ordinanza, nella sostanza, definisce la necessità che sia annullato quel verbale che non rechi puntuali informazioni sull’obbligo di rappresentare come fosse stato pre -segnalato il dispositivo elettronico di accertamento o che espliciti quale sia il dispositivo di accertamento, ciò specie in caso di contestazione immediata della violazione.

Pino Napolitano

 P.A.sSiamo

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