Perché è stato saggio depenalizzare la guida senza patente.

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Pino gennaio 2017

Esattamente un anno fa entrava in vigore il D.Lgs n°8/2016 che, tra le altre norme, depenalizzò la guida senza patente.

A distanza di un anno leggiamo una sentenza (Cass. Penale, Sez. 4, Num. 4715, Anno 2017 Presidente: ROMIS, Relatore: MICCICHE’, Data Udienza: 12/01/2017) interessante che ci illumina sugli effetti indiretti e non voluti della predetta manovra di depenalizzazione.

Con sentenza emessa il 9 febbraio 2012 dal tribunale di Napoli, un conducente era stato giudicato colpevole del reato di guida senza patente, per non averla mai conseguita (fatto commesso il 23 febbraio 2008), e condannato alla ammenda nella misura di €.1200,00. Avvero tale sentenza, l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, esitato in decisione in data 12 gennaio 2017.

Nel giudizio di legittimità emerge che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non é previsto dalla legge come reato. Osserva il Collegio che la contravvenzione di cui all’art.116, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016, pertanto “la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell’art. 2, co. 2 cod. pen. Tanto assorbe, con ogni evidenza, sia il tema del trattamento sanzionatorio che quello della applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen”. Peraltro il fatto oggetto del procedimento -commesso il 23 febbraio 2008- si é prescritto in data anteriore all’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016.

Singolare quesito, quello a cui hanno dovuto dare risposta i giudici: a quale causa estintiva del reato dare priorità? La soluzione è stata rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le quali la questione concernente la “abolitio criminis” è pregiudiziale rispetto a quella – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 -dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400).

L’intervenuta prescrizione, prima del giudizio, ha comunque l’effetto di paralizzare anche la trasmigrazione della fattispecie al prefetto di Napoli, per l’attuazione del pur convulso fenomeno derivante dall’articolo 8 del menzionato D.Lgs n°8/2016; pertanto, partita sanzionatoria chiusa!

Questa sentenza, ci ricorda che è espressione di stupida ignoranza urlare contro la luna per la depenalizzazione della giuda senza patente; la macchina giudiziaria è tanto inceppata che chiunque abbia voluto sottrarsi – in questi trascorsi decenni-  al pagamento della pur misera ammenda prevista dal vecchio testo dell’articolo 116 CdS, se l’è sempre cavata semplicemente facendo appello ed attendendo la maturazione della prescrizione (quindi molto meglio una sanzione amministrativa).

La colpa della maturazione della prescrizione, peraltro, non è mai dell’imputato!

Questa colpa va divisa tra magistrati e parlamentari che meglio farebbero, invece di scaricare sull’altro le colpe dell’inefficienza, prendessero atto del fatto che meglio sarebbe per la Nazione se questi due poteri (giudiziario e politico) collaborassero per il bene delle persone.

Così, con questa chiosa, anche io ho giocato a dare un mio miserrimo contributo a dire la mia opinione (come fanno tutti) in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

 

 

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