Per l’ente locale, chi risponde dell’illecito amministrativo ambientale, nel caso di un titolo abilitativo scaduto e non rinnovato, il sindaco o il dirigente?

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Ai fini della corretta ripartizione di responsabilità fra organi elettivi e organi burocratici dell’ente locale, la Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, 20 giugno 2022 n. 19751, ha formulato il seguente principio di diritto:

«Nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dall’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare – anche d’ufficio – sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell’ente medesimo.

Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica, allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell’ente».

Nel caso di specie, va preliminarmente rilevato che la violazione contestata al sindaco e non al dirigente, accertata dall’ARPA Molise, con verbale del 31 gennaio 2006, a seguito del sopralluogo effettuato presso il depuratore comunale, aveva fatto emergere l’afflusso di liquami provenienti dal canile municipale nel medesimo impianto, senza però che siffatto versamento fosse stato preventivamente autorizzato.

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 75/2014, decidendo sull’opposizione proposta dal sindaco pro tempore della città capoluogo avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise[1] nei suoi confronti, per essere all’epoca dei fatti sindaco del Comune, e quindi autore della violazione, nonché dello stesso Comune, per la violazione di cui all’articolo 51, sanzionato dall’articolo 54, comma 3, del d.lgs. n. 152/99[2], la respingeva, poiché era da escludere che la condotta fosse addebitabile alla dirigente dell’area, deputata alla richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico alla Provincia di Campobasso.

Sul gravame interposto dal malcapitato sindaco, la Corte d’appello di Campobasso rigettava l’impugnazione, confermando le argomentazioni del primo giudice, con sentenza depositata il 31 marzo 2017.

Orbene, nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’articolo 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente e tale responsabilità è di carattere sussidiario, sicché deve ritenersi sussistente ogni qualvolta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente, per avere agito nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dalla identificazione dell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione.

È stato, tuttavia, chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: Corte di Cassazione n. 20864/2009), che, nello svolgimento dell’attività degli enti locali, e in particolare dei Comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo, connesse alla violazione delle norme che l’ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio di separazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in correlazione alle rispettive attribuzioni desumibili dalla disciplina di settore.

Non si può, pertanto, automaticamente ascrivere al sindaco di un Comune qualsiasi violazione di norme verificatesi nell’ambito di attività dell’ente, allorché sussista un’apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell’attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa.

Una responsabilità dell’organo politico di vertice è, in tal caso, configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo.

Evidentemente, a tali principi non si è attenuta la Corte di merito, perché ha ritenuto il sindaco, responsabile dell’illecito in base alla sua sola posizione istituzionale, omettendo di verificare se i poteri decisionali relativi al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico fossero stati regolarmente attribuiti ad organi burocratici.

[1] In Molise, per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 9 ottobre 2015, sono state (poi) delegate all’ARPA tutte le attività connesse alla irrogazione delle sanzioni amministrative, in materia di tutela delle acque. Con il medesimo provvedimento, la Regione ha, altresì, assicurato all’Agenzia l’introito degli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni.

[2] Il d.lgs. n. 152/99 è stato abrogato e, pertanto, la disciplina autorizzatoria e sanzionatoria amministrativa, in materia di tutela delle acque, è trasfusa negli articoli 124 e 133 del d.lgs. n. 152/2006.

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