I giudizi della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la sentenza n. 1826 del 12 febbraio 2019 hanno affermato che la pubblica amministrazione, ogniqualvolta intenda emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, è tenuta a darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento o che l’interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso.
IL CASO
Un automobilista ricorreva avverso la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui era stata disposta la revisione della sua patente di guida chiedendone l’annullamento, previa sospensiva. Con lo steso ricorso chiedeva anche la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al risarcimento dei danni. I giudici con ordinanza cautelare emessa in corso di causa sospendevano il provvedimento impugnato.
LA DECISIONE
I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglievano il provvedimento impugnato, rigettavano la domanda di risarcimento dei danni e condannavano il Ministero delle Infrastrutture al rimborso delle spese in quanto ritenevano che la revisione della patente per azzeramento totale del punteggio disponibile deve essere correlata alla effettiva notifica dei verbali di progressiva decurtazione dei crediti. E se la motorizzazione non fornisce in giudizio elementi probatori utili al superamento di questa potenziale censura può essere annullato unitamente al provvedimento di revisione della patente di guida. Ergo, nel caso de quo, in mancanza di adeguata prova della notifica dei verbali, il ricorso deve trovare accoglimento, derivando dalla mancata prova della notifica dei provvedimenti in questione il venir meno dei presupposti giustificativi del provvedimento di revisione della patente di guida per inidoneità. La richiesta di risarcimento dei danni, secondo la Corte, non può invece trovare accoglimento difettando la prova del danno quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano anche alla luce dell’accoglimento dell’istanza cautelare.