si segnalano i Pareri aran del 14/02/2014 sulla riduzione dell’orario di lavoro per il personale inserito in turni di lavoro, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000.
secondo l’aran non vi è alcun obbligo diretto ed automatico dei datori di lavoro (si esclude,quindi, ogni obbligatorietà della riduzione) e, quindi, questa non può trovare applicazione a prescindere dall’intervento regolatore della contrattazione decentrata integrativa. In sede negoziale, secondo le regole generali, il datore di lavoro pubblico, in presenza dei precisi presupposti finanziari richiesti dal CCNL, potrà accettare la riduzione dell’orario di lavoro, ove ritenuta comunque congrua rispetto alle proprie esigenze organizzativa e funzionali, nel senso della idoneità della stessa a garantire la in ogni continuità e regolarità dei servizi istituzionali, evitando al contempo costi aggiuntivi diretti o indiretti.
Giuseppe Capuano
P.A.sSiamo