Pagamento multe con “home banking”: una pezza all’ingiustizia.

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Avevamo segnalato, in maniera diffusamente critica la questione della profonda ingiustizia che produceva l’interpretazione ministeriale del gennaio scorso, in ordine ai pagamenti effettuati con home banking delle sanzioni stradali. Peraltro, in mancanza di una norma che facesse interpretazione autentica della questione, il ministero non avrebbe potuto fare altro che patrocinare una lettura corretta della questione normativa, sebbene producendo un effetto ingiusto.

Con la circolare del 15 aprile 2016, si ripristina il generale senso di giustizia violato, posto che con Legge 8 aprile 2016 (di conversione del DL 14 febbraio 2016 n°18), a norma dell’articolo 17 quinquies, è entrata a far parte del nostro ordinamento la norma che fa interpretazione autentica della questione:

“Art. 17-quinquies. – (Strumenti bancari di pagamento). – 1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

Il Ministero, diligentemente, precisa l’esistenza dell’effetto retroattivo della novella.

Quindi, per carità, non mandate a ruolo per pagamento insufficiente che abbia inviato, nei termini, il pagamento della sanzione stradale mediante home banking.

Si allega la circolare

Circolare Mininterno 15 aprile 2016 pagamenti a mezzo bonifico

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