Ordinanza di demolizione di veranda dopo 30 anni dall’abuso.

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Abbiamo dato conto in diverse occasioni della  legittimità di Ordinanze di demolizione di opere abusive emesse a distanza di diversi anni dalla commissione dell’abuso.

Il principio che la G.A. ha evidenziato è che il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione, e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, possono costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato.

Ora, a prima vista, una Ordinanza di demolizione emessa a distanza di oltre 30 anni dall’abuso dovrebbe (a maggior ragione) essere palesemente illegittima.

Invece no. Il TAR Piemonte, 08/03/2017, n. 321, è di diverso avviso e giustifica tale orientamento come segue.

Prima di tutto, ricorda che, oltre al principio di cui sopra, in materia di illeciti edilizi, la risalenza nel tempo della realizzazione dell’abuso è da considerare irrilevante rispetto all’adozione di un provvedimento di natura ripristinatoria dello stato dei luoghi in ragione della preminenza dell’interesse pubblico alla rimozione di opere abusive e al ripristino della legalità.

Puntualizza, poi, che l’orientamento giurisprudenziale che riconnette al decorso del tempo dalla commissione dell’abuso l’insorgere nel privato di una situazione di affidamento tutelabile alla conservazione dell’intervento abusivo, tale da imporre all’amministrazione che intenda invece reprimere quell’abuso un obbligo motivazionale rafforzato in ordine alla sussistenza di un concreto interesse pubblico all’adozione della misura ripristinatoria, diverso dal mero ripristino della legalità violata, fa derivare l’affidamento tutelabile dell’interessato non dal semplice decorso del tempo, ma dall’”inerzia” serbata dall’amministrazione in tale lasso temporale, la quale a sua volta presuppone necessariamente “la conoscenza” dell’abuso da parte dell’amministrazione, a cui tuttavia non fa seguito la dovuta attività repressiva e ripristinatoria. In altre parole, non può esservi inerzia dell’amministrazione fin tanto che essa non abbia avuto conoscenza dell’abuso; e da tanto consegue che il semplice decorso del tempo dalla commissione dell’abuso edilizio – che costituisce un illecito permanente – non è di per sé idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di legittimo affidamento sulla conservabilità dell’intervento abusivo, se non nel caso in cui l’amministrazione, pur avendo avuto in tale lasso temporale oggettiva conoscenza dell’abuso, abbia tuttavia omesso di esercitare la dovuta azione repressiva e ripristinatoria.

Per tali motivi, dunque, quello che rileva non è il decorso del tempo (riferito all’abuso) ma la tempestività dell’emissione del provvedimento dopo aver avuto conoscenza dell’abuso. Nel caso di specie, tra la conoscenza dell’abuso e l’avvio del procedimento di repressione sono decorse solo poche settimane, tempo certamente insufficiente a ingenerare nella ricorrente una situazione di affidamento tutelabile alla conservazione del manufatto.

La domanda però è: come è possibile che la P.A. abbia rilevato l’abuso dopo trenta anni ? Pur essendo quantomeno singolare, la risposta appare plausibile. La veranda è stata  realizzata sulla facciata condominiale prospiciente il cortile interno, e come tale non visibile dall’esterno; ed è per questi motivi che l’amministrazione ne ha potuto avere conoscenza (dopo trenta anni) ed in circostanze del tutto fortuite.

 

 

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