Nella G.U. del 07/03/2016 è stato pubblicato il DM che organizza il riparto dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento delle violazioni all’art. 255 comma 1 Bis[1], del codice dell’ambiente.
Di interesse –specie per fini contabili- l’art. 2 che qui si trascrive:
Art. 2 Destinazione dei proventi “ 1. Ai sensi dell’art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonche’ per le altre finalita’ di cui all’art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il restante cinquanta percento dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attivita’ di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonche’ nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonche’ per le campagne di informazione su scala locale. 3. Per la gestione delle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la quota indicata al comma 1, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28, trattenendo la quota indicata al comma 2 e dando conto, nel rendiconto di gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione. 4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facolta’ di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attivita’ svolte in attuazione del presente decreto”.
[1]Art. 255 codice ambiente: “1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio”.
Art. 232-ter codice ambiente (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni): ”1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e’ vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi”.