giudici della seconda sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15927 del 13 giugno 2019 hanno ritenuto legittima l’ordinanza ingiunzione adottata dal viceprefetto aggiunto.
LA VICENDA
Un automobilista proponeva al giudice di pace di Bari, che l’accoglieva, opposizione all’ordinanza- ingiunzione prefettizia con cui era stato ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa per l’accertata infrazione consistita nella guida di veicolo a velocità superiore al limite vigente sulla strada percorsa. L’opponente deduceva la nullità e/o inesistenza dell’ordinanza ingiunzione opposta perché sottoscritta dal vice prefetto dell’area competente senza l’indicazione della delega conferitagli dal prefetto. La Prefettura proponeva appello sostenendo che l’onere di provare la fondatezza dell’eccezione di difetto di delega incombeva sulla stessa parte che l’aveva posta a fondamento dell’opposizione. Il Tribunale di Bari, rigettava l’appello attribuendo l’onere probatorio dell’esistenza della delega in capo all’amministrazione con conseguente annullamento del provvedimento per effetto del mancato assolvimento del relativo onere. Avverso la decisione la prefettura chiedeva la cassazione della sentenza.
LA DECISIONE
Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato, cassano la sentenza rinviandola al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato. La Corte nella ricostruzione danno atto che il giudice d’appello dopo aver dato conto della distinta questione riguardante la fattispecie dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal vice-prefetto vicario, esamina quella dell’ordinanza emessa dal vice prefetto tout court , come nel caso di specie, e considera le possibili opzioni interpretative circa la necessità o meno che la delega del relativo potere risulti o meno indicata nell’ordinanza. Fra le due possibilità, il giudice barese opta per la tesi della necessità dell’indicazione, con la conseguenza che in mancanza ed a fronte della contestazione della sua esistenza, sarebbe onere dell’amministrazione offrirne la prova, pena l’annullamento dell’ordinanza in conformità a quanto deciso dal Giudice di pace. La Corte ritiene che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza del Tribunale, debba, invece, essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a favore della tesi che l’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Inoltre è stato, segnatamente, precisato che l’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.
Corte di Cassazione II sezione Civile, ordinanza n. 15927 del 13 giugno 2019