Opposizione a fermo amministrativo e giurisdizione: promemoria.

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Un simpatico promemoria di una corte di merito: “Nelle opposizioni alla riscossione coattiva la giurisdizione è ripartita tra il giudice ordinario ed il giudice tributario e l’attribuzione delle controversie all’uno o all’altro dipende dalla natura del credito: se tributario, l’opposizione, anche al fermo di beni mobili registrati od all’ipoteca legale, dovrà essere proposta davanti alle commissioni tributarie, altrimenti al giudice ordinario”. (Trib. Padova Sez. I, 06/05/2016)

gente-che..

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