In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del c.d. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. Con questa pronuncia (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 25/11/2021, n. 36696) la Cassazione ha annullato le sentenze di merito che avevano rigettato i gravami contro un decreto del Prefetto della Provincia di Roma che aveva disposto la sospensione della patente di guida per la durata di 12 mesi, a seguito del coinvolgimento dell’intestatario in un incidente stradale, in occasione del quale era stato rilevato il superamento, nel sangue del detto conducente, del tasso alcolemico consentito.
Onere della prova in merito alla avvenuta verifica dell’etilometro.
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