Omissione di soccorso – Obblighi gravanti sul conducente e sul trasportato

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26888 del 18 giugno 2019 hanno affermato che non può richiedersi al “trasportato” l’obbligo attivo di imporre all’utente di ottemperare a quanto previsto in ordine all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, in quanto soggetto che non fa uso attivo della strada.

IL CASO

Mentre circolava in ora notturna, un conducente con di fianco un trasportato investiva un pedone che stava attraversando, il quale veniva sbalzato a terra e circa 70 metri dal luogo dell’impatto, riportando lesioni gravissime. Il conducente ed il passeggero si allontanavano dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza fornire indicazioni sulla propria identità. Indi, posteggiavano l’auto in un parcheggio, eliminando il parabrezza frantumatosi e si recavano nelle rispettive abitazioni. Nel contempo un teste oculare faceva intervenire il Pronto intervento, ed il pedone, trasportato in ospedale, in stato di coma, veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici. Il Tribunale di Ancona giudicava responsabili, in concorso fra loro, dei reati di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente stradale e li condannava alla pena ritenuta di giustizia, entrambi con sospensione della patente di guida per anni cinque. La decisione veniva confermata dalla Corte territoriale di Ancona . Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il trasportato affidandolo a vari motivi.

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso affrontando, preliminarmente, la doglianza relativa alla configurabililtà dei reati di fermarsi e prestare soccorso, a carico di soggetto diverso dal conducente del veicolo. La questione va risolta attraverso l’esame del significato attribuito dal legislatore ai lemmi utilizzati nel disciplinare la circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade. La lettura delle disposizioni del codice della strada, relativo alle norme di comportamento, seppure in assenza di definizioni espresse, consente introdurre delle distinzioni fra le diverse categorie. L’art. 140, dettando il principio informatore della circolazione stradale, si rivolge agli utenti della strada ai quali prescrive di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, affinché sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Dalla disposizione può trarsi l’ovvia considerazione che, in armonia con il significato linguistico comune, l’utente è chiunque utilizzi la strada. Cioè colui che attivamente ne fa uso. In siffatta generalissima categoria rientrano sia conducenti di veicoli sia, come chiarisce la lettura dell’art. 184, i conducenti di animali da soma, da sella, i guardiani di greggi o moltitudini di animali, che pedoni, anch’essi destinatarii di specifiche norme di comportamento. Dunque, non tutti gli utenti della strada sono conducenti dei veicoli. E’ chiaro che fra le persone coinvolte in un incidente possono esservi le persone danneggiate ed i conducenti, ma non necessariamente i primi rientrano nella categoria dei secondi. Mentre è possibile che in un sinistro siano coinvolte persone diverse dai conducenti e dalle persone danneggiate. Fatta questa premessa è evidente che, nel caso de quo, manca nella sentenza qualsivoglia riferimento alla sussistenza di una condotta dell’imputato di sollecitazione della fuga e dell’omissione di soccorso o di rafforzamento della volontà di fuggire o di omettere di prestare assistenza.

Omissione di soccorsosentenza

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