Omissione della contestazione immediata per mancato uso delle cinture di sicurezza

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I giudici della seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22991 del 16 settembre 2019 hanno statuito che l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata.

LA VICENDA

Un automobilista presentava opposizione davanti al giudice di pace di Chieri, che la rigettava, avverso l’ordinanza d’ingiunzione del prefetto di Torino notificatagli per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida. Nell’opposizione lamentava violazione e falsa applicazione di legge censurando la sentenza per aver statuito che la constatazione della circolazione alla guida senza indossare la cintura di sicurezza faceva fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. in quanto si sottolineava nell’impugnazione una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Torino che riteneva che il mancato uso delle cinture di sicurezza potesse essere contestato solo con querela di falso, giacché solo al giudizio di falso poteva essere riservata la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. Avverso la decisione l’automobilista ricorreva per cassazione lamentando ulteriore motivo per l’omessa pronuncia e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla omissione della contestazione immediata da parte dei verbalizzanti, in difetto di motivi che rendessero la stessa impossibile

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che non può trovare accoglimento, anche alla luce della decisioni delle Sezioni Unite di questa corte, che hanno avuto modo di chiarire che l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata e che anche se il ricorso coglie un’effettiva omissione di pronuncia del tribunale sul motivo con il quale il veniva riproposto la questione dell’inidoneità della richiesta del trasgressore a giustificare l’omissione di contestazione immediata della violazione, lo stesso non può trovare accoglimento perché la questione su cui il primo giudice non si è pronunciato va risolta, in senso sfavorevole al ricorrente in quanto in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell’opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato.
Anche la doglianza afferente la contestazione immediata viene resa impossibile dall’allontanamento del trasgressore; che poi tale allontanamento avvenga senza l’autorizzazione dei verbalizzanti, o viceversa, avvenga con l’autorizzazione di costoro, all’esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore, è tutt’affatto irrilevante ai fini dell’integrazione dell’accertamento in assenza del trasgressore.

Corte di Cassazione Civile sezione II, sentenza n. 22991 del 16 settembre 2019

 

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