Omicidio stradale e revoca della patente. Non ci sono automatismi.

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Mediante una condotta di guida imprudente, negligente ed in violazione dell’art. 145 C.d.S., comma 2, in prossimità di una intersezione, alla guida dell’autovettura “Jeep Compass”, targata (Omissis), ometteva di dare la dovuta precedenza al motociclo “Piaggio Beverly” condotto da B.B., così determinando la collisione dell’auto condotta contro il suddetto motociclo e cagionando la morte dell’B.B. a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, per tale accadimento, condannava il prevenuto, con sentenza emessa in data 22/3/2023 -su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., riconosciute in suo favore l’attenuante di cui all’art. 589bis c.p., comma 7 e le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito- alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione per il delitto p. e p. dall’art. 589 bis c.p.; disponeva inoltre la revoca della patente.

Contro la revoca della patente, il condannato propone ricorso per cassazione.

Con sentenza della Cass. pen. Sez. IV, n. 31237 del 19-07-2023, viene disposta la cassazione con rinvio della pronuncia, perché il GUP non ha motivato la scelta di disporre la revoca della patente in luogo della sospensione.

Come più volte ribadito dalla Corte (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 13747/2022) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto I effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2.

Ciò in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo “nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 589 bis c.p.p. (omicidio stradale) e art. 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dell’art. 222 C.d.S., stesso comma 2 allorchè non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3, artt. 589 bis e 590 bis c.p.”. In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589 bis che dall’art. 590 bis c.p. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 C.d.S., ed eventualmente applicare” come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto – e nei limiti fissati – dall’art. 222 C.d.S., comma 2, secondo e terzo periodo.

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